Art. 6.
                             R i n v i o

    1.  La giunta regionale disciplina con propria deliberazione ogni
ulteriore  adempimento  o aspetto relativo alle procedure concernenti
la  concessione  e  la  liquidazione  dei  finanziamenti  di cui alla
presente legge.
    2.  La  deliberazione  di  cui  al  comma  1  e'  pubblicata  nel
Bollettino ufficiale della Regione.