Art. 6. C o n t r o l l i 1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge e' affidata agli agenti e alle guardie di cui all'Art. 51 della legge regionale 3/1994. 2. Alle violazioni della presente legge si applicano le sanzioni previste dalla legge n. 157/1992 e dalla legge regionale n. 3/1994. 3. La giunta regionale, per verificare la compatibilita' delle conseguenze dell'applicazione delle deroghe con le disposizioni della direttiva 79/409/CEE, procedera' a trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per gli affari regionali e autonomie locali, al Ministro dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro per le politiche europee, all'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) e alle competenti commissioni parlamentari una relazione sulle misure adottate in ordine al prelievo in deroga dello storno.