Art. 6.
                          C o n t r o l l i
    1.   La  vigilanza  sull'applicazione  della  presente  legge  e'
affidata  agli  agenti  e alle guardie di cui all'Art. 51 della legge
regionale 3/1994.
    2.  Alle violazioni della presente legge si applicano le sanzioni
previste dalla legge n. 157/1992 e dalla legge regionale n. 3/1994.
    3.  La  giunta  regionale, per verificare la compatibilita' delle
conseguenze dell'applicazione delle deroghe con le disposizioni della
direttiva  79/409/CEE,  procedera'  a  trasmettere  al Presidente del
Consiglio  dei  Ministri,  al  Ministro  per  gli  affari regionali e
autonomie locali, al Ministro dell'ambiente e tutela del territorio e
del   mare,   al  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali,   al  Ministro  per  le  politiche  europee,  all'Istituto
nazionale per la fauna selvatica (INFS) e alle competenti commissioni
parlamentari  una  relazione  sulle  misure  adottate  in  ordine  al
prelievo in deroga dello storno.