Art. 6. Piano pluriennale provinciale per la ricerca scientifica e l'innovazione 1. La Giunta provinciale delibera il piano pluriennale provinciale per la ricerca scientifica e l'innovazione, che definisce gli indirizzi e le priorita' di promozione e che costituisce la base del sistema di incentivazione. 2. La Giunta provinciale delibera annualmente il programma provinciale per la ricerca scientifica e l'innovazione. 3. I programmi devono attenersi alle linee di azione prioritarie del piano pluriennale per la ricerca scientifica e l'innovazione. Essi sono strutturati in modo da consentire una valutazione secondo le linee di indirizzo stabilite dalla Consulta per la ricerca scientifica e l'innovazione. I programmi indicano le priorita' e i requisiti per gli interventi a favore delle attivita' di sviluppo della ricerca, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico nonche' gli stanziamenti messi a disposizione dalla Giunta provinciale.