Art. 6. Registro degli esercenti professioni turistiche e segreteria 1. I registri degli esercenti le professioni turistiche di accompagnamento e dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo sono tenuti dalla Regione alla quale vengono comunicati i dati di cui al comma 2. 2. Presso ciascuna provincia e' istituita la segreteria dei registri che ha il compito di verificare il possesso dei titoli previsti dalla presente legge e la relativa documentazione e di trasmettere l'esito dell'istruttoria all'interessato e alla Regione per i successivi adempimenti. 3. Gli iscritti agli albi professionali di cui al previgente regime sono iscritti d'ufficio nel corrispondente registro. 4. Alla segreteria dei registri sono affidati i compiti di cui agli articoli 7 e 8, nonche' i compiti di cui agli articoli 6 e 7 della legge regionale n. 9 del 1999. 5. I registri relativi alla professione di guida turistica sportiva e di guida ambientale-escursionistica devono indicare le specifiche aree tematiche di competenza in conformita' alle direttive stabilite con successiva deliberazione della giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente per materia. 6. Per l'iscrizione al registro, oltre ai requisiti di cui agli articoli 3 e 5, le segreterie dei registri devono verificare che ciascun richiedente l'iscrizione possegga i seguenti requisiti soggettivi minimi: a) maggiore eta'; b) cittadinanza italiana o di altro paese membro dell'Unione europea (sono equiparati i cittadini extracomunitari in regola con le leggi dello Stato); c) godimento dei diritti civili; d) idoneita' psico-fisica all'esercizio della professione. 7. Coloro che esercitano la professione di guida turistica abilitati all'esercizio presso altre regioni o altri paesi membri dell'Unione europea, al fine dell'iscrizione nei registri della Sardegna devono dimostrare di conoscere le peculiarita' storiche, archeologiche, monumentali, museali e naturalistiche della Sardegna, superando un esame integrativo da bandirsi con cadenza biennale. 8. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di garantire una disciplina omogenea a livello regionale degli esami di cui al comma 7, l'Assessore regionale competente per materia, con proprio decreto, stabilisce le materie, le prove d'esame e la composizione delle commissioni. 9. La Regione riceve, esamina e decide i ricorsi in materia di iscrizione ai registri delle professioni turistiche di accompagnamento e dei direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo presentati entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento amministrativo regionale. 10. L'iscrizione nel registro regionale ha valenza triennale per la guida turistica e per la guida ambientale-escursionistica e annuale per la guida turistica sportiva. La richiesta di rinnovo dell'iscrizione deve essere presentata alle segreterie dei registri entro e non oltre sessanta giorni antecedenti le scadenze sopradette, pena la sospensione o la cancellazione d'ufficio dal registro medesimo. Ai fini del rinnovo e' necessario presentare dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di permanenza dei requisiti abilitativi ed il certificato di idoneita' psico-fisica, in corso di validita', di cui alla lettera d) del comma 6.