Art. 6. Procedure per la concessione del prestito 1. L'interessato presenta domanda di concessione del prestito all'ente gestore di riferimento, redatta su apposito modulo e corredata dalla documentazione individuata dalla giunta provinciale ai sensi dell'Art. 10, comma 1, lettera f). 2. L'ente gestore procede all'istruttoria della domanda presentata e, in caso di esito favorevole, adotta il provvedimento di concessione del prestito; successivamente l'ente medesimo comunica alla banca convenzionata ai sensi dell'Art. 25-bis, comma 5, della legge provinciale n. 14 del 1991, il nominativo del beneficiario, l'ammontare del prestito e la sua durata. 3. La banca eroga il prestito al beneficiario in un'unica soluzione.