Art. 6. Modificazione all'art. 9 della legge regionale n. 12/2002 1. Dopo il comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 12/2002, e' aggiunto il seguente: "1-bis. Nei casi di sopravvenuta inidoneita' psico-fisica, il personale dell'area tecnico-operativa di cui all'art. 5, comma 2, lettera b), addetto alle mansioni di armiere e' assegnato all'area amministrativo-contabile o trasferito agli organici del ruolo unico regionale di cui all'art. 26, comma 1, lettere a), b) e d), della legge regionale n. 45/1995.".