Art. 6.

Modificazioni dell'art. 31/11 del decreto del Presidente della Giunta
            provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Leg.



1. All'art. 31/11 del decreto del Presidente della Giunta provinciale
22   settembre   1987,  n.  11-51/Leg.  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
a)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla seguente: «Verifiche del piano
delle misure per la difesa dalle valanghe»;
b)  il primo periodo del comma 1 e' sostituito dal seguente: «Qualora
le  condizioni  e  fattori di rischio valutati nel piano delle misure
per   la  difesa  dalle  valanghe  siano  mutati  rispetto  a  quelli
costituenti  i  presupposti  su  cui  si basavano le prescrizioni del
piano  medesimo,  ovvero  debbano  eseguirsi interventi sulle piste o
sugli  impianti,  i concessionari degli impianti a fune ed i titolari
dell'autorizzazione  all'esercizio  delle  piste da sci provvedono ad
adeguare  e  modificare  il  piano  ed  a  realizzare  gli interventi
necessari per il ripristino delle condizioni di sicurezza.»;
c)  al  comma  2  e'  aggiunto in fine il seguente periodo: «L'elenco
delle  figure professionali deve essere sottofirmato per accettazione
da parte dei singoli incaricati.»;
d) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis.  Si  puo'  prescindere  dalla  modifica del piano qualora gli
interventi  sugli  impianti  e sulle piste non abbiano determinato un
mutamento   del  quadro  nivologico  e  rientrino  nelle  fattispecie
previste   dall'art.   6,  comma  5,  lettere  a)  e  b),  della  LP.
Contestualmente alla presentazione della richiesta di autorizzazione,
il  progettista  attesta  con  apposita  dichiarazione  che il quadro
nivologico   non   subisce   modificazioni  a  seguito  dei  predetti
interventi.».