Art. 6.
      Sostituzione dell'art. 26 della legge regionale n. 1/2005

1.  L'art.  26  della  legge  regionale  n.  1/2005 e' sostituito dal
seguente:  "Art.  26  (Pronuncia  della  conferenza).  -  1. Entro il
termine  perentorio di centoventi giorni dalla richiesta di pronuncia
di  cui all'art. 25, la conferenza interistituzionale di cui all'art.
24  esprime  il  parere di competenza ed entro il medesimo termine lo
comunica al soggetto richiedente.
2.  Qualora  la  conferenza  paritetica  non esprima il parere ovvero
rilevi  l'inesistenza  di  un contrasto tra gli strumenti o gli atti,
l'amministrazione  che ha approvato lo strumento della pianificazione
territoriale   o   l'atto   di  governo  del  territorio  oggetto  di
contestazione  procede  a  dare avviso nel Bollettino ufficiale della
Regione  Toscana della mancata pronuncia ovvero della pronuncia della
conferenza  che  non ritiene necessaria la modifica dello strumento o
dell'atto oggetto di contestazione. Dalla data di tale pubblicazione,
lo  strumento  della  pianificazione territoriale o l'atto di governo
del territorio riprendono la loro efficacia.
3.  Qualora  la  conferenza paritetica esprima il parere ai sensi del
comma 1 rilevando il contrasto, l'amministrazione che ha approvato lo
strumento  della  pianificazione territoriale o l'atto di governo del
territorio  di cui si tratti provvede all'adeguamento dello strumento
o  atto  medesimo,  in conformita' con la pronuncia della conferenza,
dandone avviso nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana
4.  Qualora  il  soggetto  istituzionalmente  competente  non intenda
adeguarsi  alla  pronuncia  della  conferenza, provvede alla conferma
dello  strumento  o  atto  contestato,  dandone  espressa ed adeguata
motivazione.   Provvede   altresi'   a   comunicare  alla  Regione  e
all'amministrazione che ha adito la conferenza gli atti di conferma e
a darne avviso nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana
5.  Nei  casi  di  cui  ai  commi  3  e  4  gli  strumenti e gli atti
riacquistano    efficacia   decorsi   quarantacinque   giorni   dalla
pubblicazione. Possono comunque essere approvate specifiche misure di
salvaguardia  ai  sensi e per gli effetti di cui all'art. 48, comma 5
ed all'art. 51, comma 4, che sospendono l'efficacia degli atti".