Art. 6. Riconoscimento delle attivita' di cui all'allegato A, liste V, VI, VII e VIII 1 . Per le attivita' elencate nell'allegato A, liste V, VI, VII e VIlI, e' considerato esercizio effettivo dell'attivita' di cui all'art. 3, comma 1, quello prestato, per un periodo pari a: a) tre anni consecutivi di lavoro autonomo o come dirigente d'azienda; b) due anni consecutivi di lavoro autonomo o come dirigente d'azienda, nel caso in cui la persona beneficiaria dimostri di aver in precedenza ricevuto, per l'attivita' in questione, una formazione comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata del tutto valida da un organismo professionale competente; c) due anni consecutivi di lavoro autonomo o come dirigente d'azienda, nel caso in cui la persona beneficiaria dimostri di aver esercitato l'attivita' in questione in forma di lavoro subordinato per almeno tre anni; d) tre anni consecutivi di lavoro subordinato, nel caso in cui la persona beneficiaria dimostri di aver in precedenza ricevuto, per l'attivita' in questione, una formazione comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata del tutto valida da un organismo professionale competente.