Art. 6. Programma Regionale Triennale per l'Internazionalizzazione delle imprese 1. Per il conseguimento delle finalita' di cui all'art. 1 il Consiglio regionale approva il Programma Regionale Triennale per l'Internazionalizzazione delle imprese. 2. La Giunta regionale predispone il Programma di cui al comma 1 sulla base anche degli esiti delle attivita' gia' realizzate o avviate da Liguria International a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese e propone il medesimo al Consiglio regionale dopo aver acquisito il parere del Comitato di cui all'art. 5. 3. Il Programma contiene i seguenti aspetti: a) orientamenti geografici e settoriali; b) indirizzi sulle principali attivita' e azioni da intraprendere; c) interventi specifici a sostegno delle microimprese; d) raccordi con le altre programmazioni regionali su innovazione, cooperazione internazionale, turismo, agricoltura e formazione; e) politiche di attrazione degli investimenti e marketing territoriale. 4. Il Programma ha validita' triennale e puo' essere aggiornato dalla Giunta regionale. Esso conserva comunque efficacia anche dopo la sua scadenza, fino all'approvazione del successivo Programma.