Art. 6. Struttura regionale di coordinamento tecnico 1. Presso il Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale e' istituita una struttura di coordinamento tecnico di cui, sentita la competente Commissione consiliare, con successivo provvedimento vengono individuate la composizione e l'organizzazione, tenendo conto delle specifiche professionalita' necessarie per l'esercizio delle funzioni ad essa attribuite, in conformita' alla normativa regionale in materia di organizzazione degli uffici. 2. La struttura opera a supporto della Conferenza regionale sulla sicurezza integrata di cui all'art. 7 e si raccorda con gli organismi di concertazione e consultazione tra la Regione ed il sistema delle autonomie locali. 3. La struttura, qualora necessiti di professionalita' che non possono essere attinte nei ruoli regionali, puo' avvalersi di collaboratori tecnico-operativi e di esperti esterni all'ente i cui contratti non possono avere durata superiore ai tre mesi successivi allo scadere della legislatura. 4. La struttura: a) fornisce supporto e consulenza tecnica nei confronti degli enti locali e dei soggetti pubblici e privati operanti nel campo della sicurezza integrata; b) garantisce il raccordo dei progetti e delle attivita' delle strutture regionali competenti nelle materie connesse; c) ha competenza a gestire la progettazione delle iniziative di rilievo regionale e delle procedure concorsuali afferenti alla presente legge; d) si avvale delle fonti statistiche e documentali piu' aggiornate in materia di sicurezza.