Art. 6.
            Struttura regionale di coordinamento tecnico

   1.  Presso il Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale e'
istituita  una  struttura di coordinamento tecnico di cui, sentita la
competente   Commissione  consiliare,  con  successivo  provvedimento
vengono individuate la composizione e l'organizzazione, tenendo conto
delle  specifiche  professionalita'  necessarie per l'esercizio delle
funzioni  ad essa attribuite, in conformita' alla normativa regionale
in materia di organizzazione degli uffici.
   2.  La struttura opera a supporto della Conferenza regionale sulla
sicurezza integrata di cui all'art. 7 e si raccorda con gli organismi
di  concertazione  e consultazione tra la Regione ed il sistema delle
autonomie locali.
   3.  La  struttura,  qualora  necessiti di professionalita' che non
possono  essere  attinte  nei  ruoli  regionali,  puo'  avvalersi  di
collaboratori  tecnico-operativi  e di esperti esterni all'ente i cui
contratti  non  possono avere durata superiore ai tre mesi successivi
allo scadere della legislatura.
   4. La struttura:
   a) fornisce supporto e consulenza tecnica nei confronti degli enti
locali  e  dei  soggetti  pubblici e privati operanti nel campo della
sicurezza integrata;
   b)  garantisce  il  raccordo  dei progetti e delle attivita' delle
strutture regionali competenti nelle materie connesse;
   c)  ha  competenza  a gestire la progettazione delle iniziative di
rilievo  regionale  e  delle  procedure  concorsuali  afferenti  alla
presente legge;
   d) si avvale delle fonti statistiche e documentali piu' aggiornate
in materia di sicurezza.