Art. 6.

    Disposizioni in materia di lavoro e formazione professionale


   1.  Per  l'attuazione degli interventi regionali per l'occupazione
e' istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio della
Regione,  il  «fondo  regionale per l'occupazione» alla cui dotazione
finanziaria  concorrono  le  assegnazioni  provenienti  dal  bilancio
regionale,  dal  bilancio statale e dai fondi comunitari; la relativa
gestione e' affidata all'assessorato competente in materia di lavoro,
che  si  avvale  anche delle procedure di cui all'art. 24 della legge
regionale n. 40 del 1990. In particolare, nel fondo confluiscono:
    a) le risorse, non ancora impegnate, di cui all'art. 35, comma 1,
della legge regionale n. 2 del 2007;
    b)  la  somma, per l'anno 2008, di euro 25.000.000 destinata alla
realizzazione  di  un  programma  di  azioni sperimentali nelle forme
previste  dall'art.  43  della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20
(norme   in  materia  di  promozione  dell'occupazione,  sicurezza  e
qualita'  del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il
lavoro.  Abrogazione  della  legge regionale 14 luglio 2003, n. 9, in
materia   di   lavoro   e   servizi   all'impiego),   da   destinarsi
prioritariamente a giovani e donne e a progetti mirati di inserimento
e  reinserimento  lavorativo  anche  di  lavoratori  disoccupati,  in
mobilita' o in cassa integrazione, provenienti da situazioni di crisi
occupazionale;
    c)  la  somma  di  euro 26.254.000 per l'anno 2008 e per ciascuno
degli  anni  2009,  2010,  2011  e  2012,  per il finanziamento degli
interventi  regionali  in  favore  di  lavoratori  socialmente  utili
finalizzati alla stabilizzazione degli stessi;
    d)  la  somma,  per  l'anno  2008,  di  euro  10.000.000  per  il
rifinanziamento  del programma «Sardegna fatti bella» di cui all'art.
15  della  legge  regionale  n.  4  del 2006, a favore degli enti che
concorrano  al  finanziamento  dei  progetti  inclusi  nel  programma
medesimo in misura pari al 50 per cento delle spese ammesse;
    e)  la  somma,  per  gli anni dal 2008 al 2013, valutata in annui
euro 12.000.000 a valere sulle risorse derivanti dalla programmazione
di  cui  al  FSE  per  gli anni 2007-2013, per il consolidamento e il
potenziamento dei centri servizi per il lavoro e delle agenzie per il
sostegno  allo sviluppo con priorita' per i nuovi bacini d'impiego di
cui  alle  misure  3.1,  3.4  e  3.10  del  POR  2000-2006,  e per il
mantenimento in servizio dei lavoratori gia' impiegati nelle medesime
funzioni   in   attuazione  delle  predette  misure,  nel  corso  del
precedente  esercizio;  la giunta regionale, ai fini della definitiva
stabilizzazione dei predetti lavoratori e previa verifica sullo stato
degli  strumenti regionali e territoriali del sistema dei servizi per
il lavoro e lo sviluppo, predispone un apposito disegno di legge;
    f) la somma di euro 20.000.000, per l'anno 2008 e successivi, per
il finanziamento delle attivita' di formazione professionale, di euro
17.349.000  per  l'anno  2008  e di euro 3.349.000 per gli anni 2009,
2010 e 2011, per il superamento dell'albo di cui alla legge regionale
13  giugno  1989,  n.  42  (Assunzione  di personale docente presso i
centri  degli  enti privati e presso i centri regionali di formazione
professionale  -  modifica  degli  articoli  5,  6  e  7  della legge
regionale  n.  2 marzo 1982, n. 7); le risorse non impiegate per tali
ultime  finalita'  sono  destinate  ad incrementare le disponibilita'
relative  alle  attivita'  di  formazione;  il  personale  ricompreso
nell'albo di cui all'art. 1 della legge regionale n. 42 del 1989, che
non abbia fruito della risoluzione incentivata del rapporto, ai sensi
dell'art.  30 della legge regionale n. 2 del 2007, o quello che cessa
a   scadenza  naturale  del  contratto  di  ricollocazione  ai  sensi
dell'art.  19 della legge regionale n. 4 del 2006, il cui rapporto di
lavoro  con  l'ente  di  provenienza  sia cessato o cessi entro il 31
dicembre  2008,  e'  iscritto  in  una  lista speciale ad esaurimento
istituita  presso  l'assessorato  competente in materia di formazione
professionale,  il  quale  continua  a  promuoverne la ricollocazione
presso  gli  enti pubblici; il personale iscritto nella lista resta a
disposizione  dell'amministrazione regionale per essere impiegato dai
centri  regionali  di  formazione professionale, per l'attuazione del
piano  di  cui  al  comma  2 e per ogni altra attivita' inerente alla
formazione  professionale;  l'amministrazione  regionale, con effetto
dalla   data   di  iscrizione  nella  lista  subentra  agli  enti  di
provenienza  nelle  convenzioni  con  gli  enti  locali, nei rapporti
giuridici  ed  economici  col personale suddetto al quale continua ad
applicarsi  il  contratto  collettivo  di  lavoro  di  settore  e  la
rispettiva  disciplina previdenziale privatistica, con oneri a carico
dell'amministrazione;
    g)  la  somma  di  euro  500.000  per  interventi  di sostegno al
reddito,  di natura straordinaria, destinati ai medesimi soggetti una
sola  volta,  in relazione a situazioni di crisi occupazionale acute,
nei diversi settori della produzione e dei servizi, alla cui gestione
non  si  puo'  provvedere  con  gli  strumenti disposti dalla vigente
legislazione;
    h)  la  somma  di  euro  302.000.000,  per  l'anno  2008,  per la
realizzazione   degli   interventi   inclusi   nella   programmazione
comunitaria  per gli anni 2007-2013 e relativi agli Assi I, II, III e
IV  finanziati  dal  FSE e destinati al miglioramento delle capacita'
lavorative,  all'occupabilita',  all'inclusione e alla valorizzazione
del capitale umano.
   2.  Il  piano  regionale per i. servizi, le politiche del lavoro e
l'occupazione  in  prima  applicazione,  in  deroga all'art. 13 della
legge regionale n. 20 del 2005, e' approvato dal consiglio regionale,
su  proposta della giunta regionale. Il predetto piano e' predisposto
con  la partecipazione delle rappresentanze sociali ed istituzionali;
a  tal  fine  e'  indetta,  entro  il  1°  marzo  2008, la conferenza
regionale per l'occupazione.
   3.  Per  far  fronte  alle  esigenze  dei  lavoratori  colpiti  da
licenziamenti o sospensioni di lavoro in relazione a gravi situazioni
di  crisi  aziendale la Regione e' autorizzata a costituire presso la
SFIRS,  nei  limiti  della  somma all'uopo stanziata, un fondo le cui
risorse   sono   destinate   ai  medesimi  lavoratori  che  risultino
beneficiari    di    ammortizzatori   sociali,   previa   valutazione
dell'amministrazione  regionale.  Il  suddetto  fondo  e'  deputato a
svolgere  una funzione anticipatoria, nella misura del 100 per cento,
dei benefici degli ammortizzatori sociali nella fase antecedente alla
loro erogazione. L'ente previdenziale competente provvede a riversare
nel  fondo  le  somme  cosi'  anticipate,  una  volta  esigibili  dal
lavoratore  beneficiano.  I rapporti tra SFIRS e Regione e quelli tra
SFIRS   ed   ente   previdenziale   sono   disciplinati  da  apposita
convenzione.  Le  modalita' procedurali ed i criteri di funzionamento
del  fondo sono definiti da una direttiva di attuazione approvata con
delibera  dalla  giunta  regionale  su  proposta del Presidente della
Regione di intesa con gli assessori competenti. Per tali finalita' e'
autorizzata,   nell'anno  2008,  la  spesa  di  euro  3.000.000  (UPB
S05.03.004).
   4.  E' autorizzata, nell'anno 2008, la spesa di euro 100.000 quale
integrazione regionale alle assegnazioni statali per il finanziamento
dell'attivita'  delle consigliere e dei consiglieri di parita' di cui
al  capo  IV  del  decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (codice
delle  pari  opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della
legge 28 novembre 2005, n. 246) (UPB S01.03.003).
   5.  Dopo  la  lettera  c)  del  comma  7  dell'art. 30 della legge
regionale n. 2 del 2007, e' inserita la seguente:
   «c-bis)   il   100  per  cento  del  trattamento  stipendiale  per
l'assunzione  a  tempo  indeterminato  di personale appartenente alle
categorie  protette  effettuato  dalle  amministrazioni  provinciali,
comunali ed altri enti pubblici».
   6.  Nella  legge  regionale  n.  20  del  2005, sono introdotte le
seguenti modifiche:
    a)  la  lettera  f)  del comma 6 dell'art. 11 e' sostituita dalla
seguente:
    «f)  dal  consigliere  regionale di parita' nominato ai sensi del
decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198»;
    b)  nel  comma  5  dell'art.  15  le  parole  «provinciale di cui
all'art.  8»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «regionale  di  cui
all'art. 11»;
    c)  nel  comma  1  dell'art.  35 le parole «ai sensi dell'art. 32
della  legge regionale n. 25 gennaio 1988, n. 4» sono sostitute dalle
seguenti:  «ai  sensi  della  legge regionale n. 23 dicembre 2005, n.
23».
   7. Per le finalita' di cui all'art. 11 della legge regionale n. 20
del  2005,  sino  alla piena operativita' della commissione regionale
per  i servizi e le politiche del lavoro, l'assessorato competente in
materia  di  lavoro  opera  sentite  le  organizzazioni  sindacali  e
dell'impresa  piu' rappresentative a livello regionale e i presidenti
delle province o loro delegati.
   8.  I  bandi di gara per `i servizi esternalizzati delle pubbliche
amministrazioni  regionali  (enti,  agenzie,  societa'  pubbliche)  e
locali,   delle   ASL,   dei   presidi   ospedalieri  e  delle  altre
amministrazioni   sanitarie,   devono   obbligatoriamente   contenere
adeguate  disposizioni atte a garantire: l'applicazione dei contratti
collettivi  di  riferimento,  procedure  di  verifica  puntuale della
regolarita'  dei versamenti previdenziali e assicurativi a favore dei
lavoratori  impiegati;  l'indicazione  del personale da impegnare e i
relativi carichi di lavoro.
   9. Nell'affidamento delle attivita' di formazione professionale e'
data  priorita'  alle  agenzie  formative che utilizzino i lavoratori
della  formazione  professionale convenzionata, anche disoccupati, in
cassa integrazione o in mobilita', anche senza assegno.
   10.  E' autorizzata una spesa di euro 2.000.000 per ciascuno degli
anni  2008,  2009,  2010  e  2011 da ripartire fra i comuni singoli o
associati  e le province che attuano processi di mobilita' volontaria
e  di  riorganizzazione  per  l'inserimento  nelle  proprie dotazioni
organiche  del  personale  delle  comunita'  montane  che cessano per
effetto dell'applicazione della legge regionale n. 12 del 2005.
   11.   Alle   assunzioni  di  personale  con  contratti  di  lavoro
flessibile  effettuate  dagli enti locali, il cui onere e' finanziato
con trasferimenti di risorse regionali, non si applicano i termini di
cui  alle  disposizioni  del  comma  79  dell'art.  3  della legge 14
dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008).