Art. 6. Disposizioni in materia di lavoro e formazione professionale 1. Per l'attuazione degli interventi regionali per l'occupazione e' istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, il «fondo regionale per l'occupazione» alla cui dotazione finanziaria concorrono le assegnazioni provenienti dal bilancio regionale, dal bilancio statale e dai fondi comunitari; la relativa gestione e' affidata all'assessorato competente in materia di lavoro, che si avvale anche delle procedure di cui all'art. 24 della legge regionale n. 40 del 1990. In particolare, nel fondo confluiscono: a) le risorse, non ancora impegnate, di cui all'art. 35, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2007; b) la somma, per l'anno 2008, di euro 25.000.000 destinata alla realizzazione di un programma di azioni sperimentali nelle forme previste dall'art. 43 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20 (norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualita' del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9, in materia di lavoro e servizi all'impiego), da destinarsi prioritariamente a giovani e donne e a progetti mirati di inserimento e reinserimento lavorativo anche di lavoratori disoccupati, in mobilita' o in cassa integrazione, provenienti da situazioni di crisi occupazionale; c) la somma di euro 26.254.000 per l'anno 2008 e per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, per il finanziamento degli interventi regionali in favore di lavoratori socialmente utili finalizzati alla stabilizzazione degli stessi; d) la somma, per l'anno 2008, di euro 10.000.000 per il rifinanziamento del programma «Sardegna fatti bella» di cui all'art. 15 della legge regionale n. 4 del 2006, a favore degli enti che concorrano al finanziamento dei progetti inclusi nel programma medesimo in misura pari al 50 per cento delle spese ammesse; e) la somma, per gli anni dal 2008 al 2013, valutata in annui euro 12.000.000 a valere sulle risorse derivanti dalla programmazione di cui al FSE per gli anni 2007-2013, per il consolidamento e il potenziamento dei centri servizi per il lavoro e delle agenzie per il sostegno allo sviluppo con priorita' per i nuovi bacini d'impiego di cui alle misure 3.1, 3.4 e 3.10 del POR 2000-2006, e per il mantenimento in servizio dei lavoratori gia' impiegati nelle medesime funzioni in attuazione delle predette misure, nel corso del precedente esercizio; la giunta regionale, ai fini della definitiva stabilizzazione dei predetti lavoratori e previa verifica sullo stato degli strumenti regionali e territoriali del sistema dei servizi per il lavoro e lo sviluppo, predispone un apposito disegno di legge; f) la somma di euro 20.000.000, per l'anno 2008 e successivi, per il finanziamento delle attivita' di formazione professionale, di euro 17.349.000 per l'anno 2008 e di euro 3.349.000 per gli anni 2009, 2010 e 2011, per il superamento dell'albo di cui alla legge regionale 13 giugno 1989, n. 42 (Assunzione di personale docente presso i centri degli enti privati e presso i centri regionali di formazione professionale - modifica degli articoli 5, 6 e 7 della legge regionale n. 2 marzo 1982, n. 7); le risorse non impiegate per tali ultime finalita' sono destinate ad incrementare le disponibilita' relative alle attivita' di formazione; il personale ricompreso nell'albo di cui all'art. 1 della legge regionale n. 42 del 1989, che non abbia fruito della risoluzione incentivata del rapporto, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale n. 2 del 2007, o quello che cessa a scadenza naturale del contratto di ricollocazione ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 4 del 2006, il cui rapporto di lavoro con l'ente di provenienza sia cessato o cessi entro il 31 dicembre 2008, e' iscritto in una lista speciale ad esaurimento istituita presso l'assessorato competente in materia di formazione professionale, il quale continua a promuoverne la ricollocazione presso gli enti pubblici; il personale iscritto nella lista resta a disposizione dell'amministrazione regionale per essere impiegato dai centri regionali di formazione professionale, per l'attuazione del piano di cui al comma 2 e per ogni altra attivita' inerente alla formazione professionale; l'amministrazione regionale, con effetto dalla data di iscrizione nella lista subentra agli enti di provenienza nelle convenzioni con gli enti locali, nei rapporti giuridici ed economici col personale suddetto al quale continua ad applicarsi il contratto collettivo di lavoro di settore e la rispettiva disciplina previdenziale privatistica, con oneri a carico dell'amministrazione; g) la somma di euro 500.000 per interventi di sostegno al reddito, di natura straordinaria, destinati ai medesimi soggetti una sola volta, in relazione a situazioni di crisi occupazionale acute, nei diversi settori della produzione e dei servizi, alla cui gestione non si puo' provvedere con gli strumenti disposti dalla vigente legislazione; h) la somma di euro 302.000.000, per l'anno 2008, per la realizzazione degli interventi inclusi nella programmazione comunitaria per gli anni 2007-2013 e relativi agli Assi I, II, III e IV finanziati dal FSE e destinati al miglioramento delle capacita' lavorative, all'occupabilita', all'inclusione e alla valorizzazione del capitale umano. 2. Il piano regionale per i. servizi, le politiche del lavoro e l'occupazione in prima applicazione, in deroga all'art. 13 della legge regionale n. 20 del 2005, e' approvato dal consiglio regionale, su proposta della giunta regionale. Il predetto piano e' predisposto con la partecipazione delle rappresentanze sociali ed istituzionali; a tal fine e' indetta, entro il 1° marzo 2008, la conferenza regionale per l'occupazione. 3. Per far fronte alle esigenze dei lavoratori colpiti da licenziamenti o sospensioni di lavoro in relazione a gravi situazioni di crisi aziendale la Regione e' autorizzata a costituire presso la SFIRS, nei limiti della somma all'uopo stanziata, un fondo le cui risorse sono destinate ai medesimi lavoratori che risultino beneficiari di ammortizzatori sociali, previa valutazione dell'amministrazione regionale. Il suddetto fondo e' deputato a svolgere una funzione anticipatoria, nella misura del 100 per cento, dei benefici degli ammortizzatori sociali nella fase antecedente alla loro erogazione. L'ente previdenziale competente provvede a riversare nel fondo le somme cosi' anticipate, una volta esigibili dal lavoratore beneficiano. I rapporti tra SFIRS e Regione e quelli tra SFIRS ed ente previdenziale sono disciplinati da apposita convenzione. Le modalita' procedurali ed i criteri di funzionamento del fondo sono definiti da una direttiva di attuazione approvata con delibera dalla giunta regionale su proposta del Presidente della Regione di intesa con gli assessori competenti. Per tali finalita' e' autorizzata, nell'anno 2008, la spesa di euro 3.000.000 (UPB S05.03.004). 4. E' autorizzata, nell'anno 2008, la spesa di euro 100.000 quale integrazione regionale alle assegnazioni statali per il finanziamento dell'attivita' delle consigliere e dei consiglieri di parita' di cui al capo IV del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246) (UPB S01.03.003). 5. Dopo la lettera c) del comma 7 dell'art. 30 della legge regionale n. 2 del 2007, e' inserita la seguente: «c-bis) il 100 per cento del trattamento stipendiale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale appartenente alle categorie protette effettuato dalle amministrazioni provinciali, comunali ed altri enti pubblici». 6. Nella legge regionale n. 20 del 2005, sono introdotte le seguenti modifiche: a) la lettera f) del comma 6 dell'art. 11 e' sostituita dalla seguente: «f) dal consigliere regionale di parita' nominato ai sensi del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198»; b) nel comma 5 dell'art. 15 le parole «provinciale di cui all'art. 8» sono sostituite dalle seguenti: «regionale di cui all'art. 11»; c) nel comma 1 dell'art. 35 le parole «ai sensi dell'art. 32 della legge regionale n. 25 gennaio 1988, n. 4» sono sostitute dalle seguenti: «ai sensi della legge regionale n. 23 dicembre 2005, n. 23». 7. Per le finalita' di cui all'art. 11 della legge regionale n. 20 del 2005, sino alla piena operativita' della commissione regionale per i servizi e le politiche del lavoro, l'assessorato competente in materia di lavoro opera sentite le organizzazioni sindacali e dell'impresa piu' rappresentative a livello regionale e i presidenti delle province o loro delegati. 8. I bandi di gara per `i servizi esternalizzati delle pubbliche amministrazioni regionali (enti, agenzie, societa' pubbliche) e locali, delle ASL, dei presidi ospedalieri e delle altre amministrazioni sanitarie, devono obbligatoriamente contenere adeguate disposizioni atte a garantire: l'applicazione dei contratti collettivi di riferimento, procedure di verifica puntuale della regolarita' dei versamenti previdenziali e assicurativi a favore dei lavoratori impiegati; l'indicazione del personale da impegnare e i relativi carichi di lavoro. 9. Nell'affidamento delle attivita' di formazione professionale e' data priorita' alle agenzie formative che utilizzino i lavoratori della formazione professionale convenzionata, anche disoccupati, in cassa integrazione o in mobilita', anche senza assegno. 10. E' autorizzata una spesa di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 e 2011 da ripartire fra i comuni singoli o associati e le province che attuano processi di mobilita' volontaria e di riorganizzazione per l'inserimento nelle proprie dotazioni organiche del personale delle comunita' montane che cessano per effetto dell'applicazione della legge regionale n. 12 del 2005. 11. Alle assunzioni di personale con contratti di lavoro flessibile effettuate dagli enti locali, il cui onere e' finanziato con trasferimenti di risorse regionali, non si applicano i termini di cui alle disposizioni del comma 79 dell'art. 3 della legge 14 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008).