Art. 6.

Scioglimento  di  Comunita'  montane  per trasformazione in Unioni di
      comuni e per incorporazione ad Unioni di comuni esistenti



   1.  Qualora  i  comuni gia' facenti parte di una comunita' montana
deliberino,  anche  unitamente  a  comuni  contermini non montani, di
costituire  una o piu' Unioni di comuni, o di aderire ad una Unione o
al  nuovo  Circondario  imolese, la Regione provvede, con decreto del
Presidente  della Giunta regionale, allo scioglimento della Comunita'
montana   regolamentando   i   relativi   rapporti  successori  anche
attraverso  la  nomina  di un commissario. Il decreto produce effetto
contestualmente  alla  approvazione  o  alla modifica dello statuto e
dell'atto costitutivo dell'Unione.
   2.  Le  Unioni  di  comuni  istituite  ai  sensi  del comma 1, per
esercitare  le  funzioni  ed  i  compiti delle preesistenti Comunita'
montane, devono prevedere nel loro statuto:
    a) una durata dell'Unione di comuni non inferiore a dieci anni;
    b) una maggioranza qualificata per il recesso da parte dei comuni
dall'Unione pari a due terzi dei componenti il consiglio comunale;
    c)  nel  caso  di legittimo recesso di un comune dall'Unione, che
detto recesso abbia effetto a partire dal secondo anno dalla adozione
della deliberazione consiliare.
   3.  Qualora  l'Unione  di  comuni  ricomprenda  anche  comuni  non
montani,  la Giunta dell'unione si riunisce in composizione ristretta
ai  sindaci dei comuni montani quando delibera sulle funzioni proprie
della Comunita' montana soppressa e su materie di esclusivo interesse
dei comuni montani.
   4.  L'adesione  di  comuni  montani  ad  Unioni  di  comuni  e  la
soppressione  delle Comunita' montane o comunque l'esclusione di tali
comuni  da  Comunita' montane non priva i relativi territori montani,
come  precisato all'art. 2, comma 19 della legge n. 244 del 2007, dei
benefici  e  degli  interventi  speciali  per  la  montagna stabiliti
dall'Unione europea e dalle leggi statali ed anche regionali.
   5.  Le  Unioni istituite o ampliate ai sensi del presente articolo
assumono   le   funzioni   della   Comunita'   montana  preesistente,
subentrando  alla  stessa  in  tutti  i  rapporti  giuridici attivi e
passivi.  E'  attribuita alle suddette Unioni la potesta' di svolgere
le  funzioni,  esercitare  le  competenze, partecipare agli organismi
istituiti,   adottare  gli  atti  e  le  iniziative  attribuite  alle
Comunita' montane dalle disposizioni delle leggi regionali vigenti.
   6.  In caso di successivo scioglimento volontario dell'Unione o di
recesso   dei   comuni   gia'  appartenenti  alle  Comunita'  montane
soppresse,  la  Regione puo', con decreto del Presidente della Giunta
regionale   e  sentiti  i  comuni  interessati,  disporre  nuovamente
l'istituzione della Comunita' montana includendovi i comuni montani o
parzialmente  montani. Il decreto di ricostituzione indica i comuni e
ricostituisce    la    comunita',   stabilendo   le   procedure   per
l'insediamento  dell'organo  rappresentativo  e regolando gli aspetti
successori.
   7.  Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 si applicano anche
al  Nuovo  Circondario  imolese  qualora  esso subentri, ai sensi del
comma 1, ad una Comunita' montana.