Art. 6. Scioglimento di Comunita' montane per trasformazione in Unioni di comuni e per incorporazione ad Unioni di comuni esistenti 1. Qualora i comuni gia' facenti parte di una comunita' montana deliberino, anche unitamente a comuni contermini non montani, di costituire una o piu' Unioni di comuni, o di aderire ad una Unione o al nuovo Circondario imolese, la Regione provvede, con decreto del Presidente della Giunta regionale, allo scioglimento della Comunita' montana regolamentando i relativi rapporti successori anche attraverso la nomina di un commissario. Il decreto produce effetto contestualmente alla approvazione o alla modifica dello statuto e dell'atto costitutivo dell'Unione. 2. Le Unioni di comuni istituite ai sensi del comma 1, per esercitare le funzioni ed i compiti delle preesistenti Comunita' montane, devono prevedere nel loro statuto: a) una durata dell'Unione di comuni non inferiore a dieci anni; b) una maggioranza qualificata per il recesso da parte dei comuni dall'Unione pari a due terzi dei componenti il consiglio comunale; c) nel caso di legittimo recesso di un comune dall'Unione, che detto recesso abbia effetto a partire dal secondo anno dalla adozione della deliberazione consiliare. 3. Qualora l'Unione di comuni ricomprenda anche comuni non montani, la Giunta dell'unione si riunisce in composizione ristretta ai sindaci dei comuni montani quando delibera sulle funzioni proprie della Comunita' montana soppressa e su materie di esclusivo interesse dei comuni montani. 4. L'adesione di comuni montani ad Unioni di comuni e la soppressione delle Comunita' montane o comunque l'esclusione di tali comuni da Comunita' montane non priva i relativi territori montani, come precisato all'art. 2, comma 19 della legge n. 244 del 2007, dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali ed anche regionali. 5. Le Unioni istituite o ampliate ai sensi del presente articolo assumono le funzioni della Comunita' montana preesistente, subentrando alla stessa in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi. E' attribuita alle suddette Unioni la potesta' di svolgere le funzioni, esercitare le competenze, partecipare agli organismi istituiti, adottare gli atti e le iniziative attribuite alle Comunita' montane dalle disposizioni delle leggi regionali vigenti. 6. In caso di successivo scioglimento volontario dell'Unione o di recesso dei comuni gia' appartenenti alle Comunita' montane soppresse, la Regione puo', con decreto del Presidente della Giunta regionale e sentiti i comuni interessati, disporre nuovamente l'istituzione della Comunita' montana includendovi i comuni montani o parzialmente montani. Il decreto di ricostituzione indica i comuni e ricostituisce la comunita', stabilendo le procedure per l'insediamento dell'organo rappresentativo e regolando gli aspetti successori. 7. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 si applicano anche al Nuovo Circondario imolese qualora esso subentri, ai sensi del comma 1, ad una Comunita' montana.