Art. 6. Manutenzione ordinaria 1. Si definiscono interventi di manutenzione ordinaria le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione di finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, purche' non comportino alterazioni all'aspetto esterno del fabbricato e delle sue pertinenze. 2. Sono considerati di manutenzione ordinaria i seguenti interventi: all'interno degli edifici: a) riparazioni e rifacimenti di pavimentazioni; b) rifacimenti e riparazioni di intonaci, tinteggiature, rivestimenti interni; c) riparazione e sostituzione di serramenti interni; d) riparazione o sostituzione di impianti idraulici, elettrici, di riscaldamento, di ventilazione, per la fornitura del gas; e) riparazione o sostituzione di canne fumarie; f) riparazione, rinnovamento o sostituzione di servizi igienico-tecnologici (senza alterazione delle caratteristiche distributive, volumetriche e di destinazione) dell'edificio o delle singole unita' immobiliari; g) inserimento e sostituzione di elementi di coibentazione termica, di impermeabilizzazione, di isolamento; h) risanamento o costruzione di vespai; i) rifacimento o riparazione della condotta condominiale o della braga all'interno dell'unita' immobiliare; all'esterno degli edifici: a) riparazione e ripristino delle facciate in pietra con le stesse caratteristiche e materiali; b) tinteggiatura e ripulitura delle facciate, con gli stessi colori di quelli originari e con eventuale ripresa degli intonaci deteriorati o mancanti senza alterazione dei materiali o delle colorazioni esistenti; c) manutenzione e riparazione dei frontalini e delle ringhiere dei terrazzi e dei balconi o loro sostituzione con elementi dello stesso tipo e materiale di quelli preesistenti; d) riparazione, sostituzione, rinnovamento delle decorazioni e finiture esterne (quali ad esempio lesene, frontalini, cornicioni, piattabande, spalline, mostrine), con soluzioni formali e materiali dello stesso tipo di quelli preesistenti; e) riparazione, sostituzione con materiali dello stesso tipo di quelli preesistenti: dei manti di copertura, delle pavimentazioni delle coperture piane, delle pavimentazioni di cortili o di cavedi, delle pavimentazioni di atri condominiali, scale e ballatoi, delle pavimentazioni esterne, degli elementi di arredo esterno; f) riparazione o sostituzione, con materiali dello stesso tipo di quelli preesistenti, di singoli elementi della piccola orditura del tetto; g) riparazione o sostituzione di infissi, grondaie, pluviali, camini, canne fumarie e simili con gli stessi colori e tipologie preesistenti, e con materiali che non comportino alterazione degli aspetti estetici; h) riparazione o sostituzione con elementi dello stesso tipo e materiale di quelli preesistenti di recinzioni, parapetti, ringhiere e simili; i) installazione di tende da sole, insegne, targhe, impianti tecnologici o elementi di arredo urbano non comportanti opere edilizie; j) installazione di recinzioni nel terreno non comportanti l'esecuzione di opere murarie; k) interventi di impermeabilizzazione dei cornicioni; 1) nuova installazione o sostituzione di antenne televisive centralizzate o singole; m) inserimento di impianti tecnologici purche' collocati entro la sagoma dell'edificio; n) installazione di impianti di allarme, di rinforzi agli infissi comprese grate o blindature ed, in genere, le strutture relative alla sicurezza passiva dell'edificio ricadenti nella sagoma dello stesso. 3. Per gli edifici ed impianti adibiti ad attivita' industriali e artigianali o al servizio delle stesse sono compresi nella manutenzione ordinaria gli interventi di seguito indicati volti ad assicurare la funzionalita' e l'adeguamento tecnologico degli impianti produttivi esistenti, sempre che tali interventi non ne mutino le caratteristiche dimensionali, siano interni al loro perimetro e non incidano sulle loro strutture e sulla loro tipologia edilizia: a) riparazione, sostituzione ed adeguamento degli impianti e delle relative reti, nonche' installazione di impianti telefonici, televisivi e telematici diversi da quelli disciplinati dall'art. 27 purche' tali interventi non comportino alterazione dei locali, aperture nelle facciate, modificazione o realizzazione di volumi tecnici; b) riparazione e sostituzione parziale di impianti tecnologici, nonche' realizzazione delle necessarie opere edilizie, sempreche' non comportino modifiche esterne dei locali ne' aumento delle superfici agibili; c) realizzazione di passerelle o strutture in metallo per l'attraversamento aereo delle strade interne con tubazioni.