Art. 6.
                       Manutenzione ordinaria

   1. Si definiscono interventi di manutenzione ordinaria le opere di
riparazione,  rinnovamento e sostituzione di finiture degli edifici e
quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti
tecnologici esistenti, purche' non comportino alterazioni all'aspetto
esterno del fabbricato e delle sue pertinenze.
   2.   Sono   considerati   di  manutenzione  ordinaria  i  seguenti
interventi:
    all'interno degli edifici:
     a) riparazioni e rifacimenti di pavimentazioni;
     b)   rifacimenti   e  riparazioni  di  intonaci,  tinteggiature,
rivestimenti interni;
     c) riparazione e sostituzione di serramenti interni;
     d)  riparazione o sostituzione di impianti idraulici, elettrici,
di riscaldamento, di ventilazione, per la fornitura del gas;
     e) riparazione o sostituzione di canne fumarie;
     f)   riparazione,   rinnovamento   o   sostituzione  di  servizi
igienico-tecnologici   (senza   alterazione   delle   caratteristiche
distributive,  volumetriche  e di destinazione) dell'edificio o delle
singole unita' immobiliari;
     g)  inserimento  e  sostituzione  di  elementi  di coibentazione
termica, di impermeabilizzazione, di isolamento;
     h) risanamento o costruzione di vespai;
     i) rifacimento o riparazione della condotta condominiale o della
braga all'interno dell'unita' immobiliare;
    all'esterno degli edifici:
     a)  riparazione  e  ripristino  delle  facciate in pietra con le
stesse caratteristiche e materiali;
     b)  tinteggiatura  e  ripulitura  delle facciate, con gli stessi
colori  di  quelli  originari  e con eventuale ripresa degli intonaci
deteriorati  o  mancanti  senza  alterazione  dei  materiali  o delle
colorazioni esistenti;
     c)  manutenzione  e riparazione dei frontalini e delle ringhiere
dei  terrazzi  e  dei  balconi o loro sostituzione con elementi dello
stesso tipo e materiale di quelli preesistenti;
     d)  riparazione,  sostituzione, rinnovamento delle decorazioni e
finiture  esterne  (quali  ad esempio lesene, frontalini, cornicioni,
piattabande,  spalline,  mostrine), con soluzioni formali e materiali
dello stesso tipo di quelli preesistenti;
     e)  riparazione, sostituzione con materiali dello stesso tipo di
quelli  preesistenti:  dei  manti  di copertura, delle pavimentazioni
delle  coperture  piane, delle pavimentazioni di cortili o di cavedi,
delle  pavimentazioni  di  atri condominiali, scale e ballatoi, delle
pavimentazioni esterne, degli elementi di arredo esterno;
     f)  riparazione  o sostituzione, con materiali dello stesso tipo
di  quelli  preesistenti,  di singoli elementi della piccola orditura
del tetto;
     g)  riparazione  o  sostituzione di infissi, grondaie, pluviali,
camini,  canne  fumarie  e  simili  con gli stessi colori e tipologie
preesistenti,  e  con  materiali che non comportino alterazione degli
aspetti estetici;
     h)  riparazione  o sostituzione con elementi dello stesso tipo e
materiale  di quelli preesistenti di recinzioni, parapetti, ringhiere
e simili;
     i)  installazione  di  tende  da sole, insegne, targhe, impianti
tecnologici  o  elementi  di  arredo  urbano  non  comportanti  opere
edilizie;
     j)  installazione  di  recinzioni  nel  terreno  non comportanti
l'esecuzione di opere murarie;
     k) interventi di impermeabilizzazione dei cornicioni;
     1)  nuova  installazione  o  sostituzione  di antenne televisive
centralizzate o singole;
     m)  inserimento  di impianti tecnologici purche' collocati entro
la sagoma dell'edificio;
     n)  installazione  di  impianti  di  allarme,  di  rinforzi agli
infissi  comprese  grate  o  blindature  ed,  in genere, le strutture
relative  alla sicurezza passiva dell'edificio ricadenti nella sagoma
dello stesso.
   3.  Per gli edifici ed impianti adibiti ad attivita' industriali e
artigianali   o   al   servizio  delle  stesse  sono  compresi  nella
manutenzione  ordinaria  gli  interventi di seguito indicati volti ad
assicurare   la   funzionalita'  e  l'adeguamento  tecnologico  degli
impianti  produttivi  esistenti,  sempre  che  tali interventi non ne
mutino   le  caratteristiche  dimensionali,  siano  interni  al  loro
perimetro  e non incidano sulle loro strutture e sulla loro tipologia
edilizia:
    a)  riparazione,  sostituzione  ed  adeguamento  degli impianti e
delle  relative  reti,  nonche' installazione di impianti telefonici,
televisivi  e  telematici diversi da quelli disciplinati dall'art. 27
purche'  tali  interventi  non  comportino  alterazione  dei  locali,
aperture  nelle  facciate,  modificazione  o  realizzazione di volumi
tecnici;
    b)  riparazione  e sostituzione parziale di impianti tecnologici,
nonche' realizzazione delle necessarie opere edilizie, sempreche' non
comportino  modifiche  esterne dei locali ne' aumento delle superfici
agibili;
    c)  realizzazione  di  passerelle  o  strutture  in  metallo  per
l'attraversamento aereo delle strade interne con tubazioni.