Art. 6.

                      Superficie asservita - Sa



   1.  Si definisce superficie asservita la superficie territoriale o
fondiaria,  espressa  in  metri  quadrati,  necessaria  a legittimare
l'edificazione  rispetto  alla  disciplina  urbanistica  ed  edilizia
vigente.
   2.  Le  aree  asservite  ad  un  edificio per l'applicazione degli
indici  di  cui  al  capo  III, possono restare di proprieta' diversa
ovvero   essere   cedute  a  terzi,  purche'  nell'atto  pubblico  di
trasferimento,  registrato e trascritto, risulti l'obbligo della loro
inedificabilita' in rapporto all'indice utilizzato.
   3.  Nel  caso  si  intervenga su di un edificio esistente mediante
aggiunta di un nuovo corpo di fabbrica, o si realizzino nuovi edifici
nelle  superfici territoriale o fondiaria di cui agli articoli 2 e 5,
per  determinare  la  superficie  da  asservire  al nuovo intervento,
devono  essere  considerati  anche gli edifici gia' esistenti. Efatta
salva  l'ipotesi  in  cui  le  norme di attuazione del PRG consentano
incrementi di superficie utile coperta indipendentemente dal rispetto
dell'indice  di  zona  o  i  casi  in  cui sono applicabili modalita'
premiali,  compensative e perequative dei diritti edificatori in base
a specifiche normative.
   4.  L'area  asservita  a  costruzioni  esistenti  non  puo' essere
asservita  ad  altre  costruzioni,  fatto salvo il caso di incremento
dell'indice  di  edificabilita'  o  di  una  sua  sottoutilizzazione,
rispetto  a  quanto  considerato  al  momento  dell'asservimento o di
modifica   della   destinazione  e  normativa  urbanistica  dell'area
medesima.
   5.   Restano   ferme   le  normative  in  materia  di  vincolo  di
asservimento  dei  terreni  previste dagli strumenti urbanistici o da
normative di settore.