Art. 6. Superficie asservita - Sa 1. Si definisce superficie asservita la superficie territoriale o fondiaria, espressa in metri quadrati, necessaria a legittimare l'edificazione rispetto alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente. 2. Le aree asservite ad un edificio per l'applicazione degli indici di cui al capo III, possono restare di proprieta' diversa ovvero essere cedute a terzi, purche' nell'atto pubblico di trasferimento, registrato e trascritto, risulti l'obbligo della loro inedificabilita' in rapporto all'indice utilizzato. 3. Nel caso si intervenga su di un edificio esistente mediante aggiunta di un nuovo corpo di fabbrica, o si realizzino nuovi edifici nelle superfici territoriale o fondiaria di cui agli articoli 2 e 5, per determinare la superficie da asservire al nuovo intervento, devono essere considerati anche gli edifici gia' esistenti. Efatta salva l'ipotesi in cui le norme di attuazione del PRG consentano incrementi di superficie utile coperta indipendentemente dal rispetto dell'indice di zona o i casi in cui sono applicabili modalita' premiali, compensative e perequative dei diritti edificatori in base a specifiche normative. 4. L'area asservita a costruzioni esistenti non puo' essere asservita ad altre costruzioni, fatto salvo il caso di incremento dell'indice di edificabilita' o di una sua sottoutilizzazione, rispetto a quanto considerato al momento dell'asservimento o di modifica della destinazione e normativa urbanistica dell'area medesima. 5. Restano ferme le normative in materia di vincolo di asservimento dei terreni previste dagli strumenti urbanistici o da normative di settore.