Art. 6 
 
      Modifiche della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58 
           recante «Norme in materia di esercizi pubblici» 
 
    1. Il comma 1 dell'art. 33 della legge  provinciale  14  dicembre
1988, n. 58, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
    «1. Gli esercizi ricettivi, esclusi i rifugi-albergo, le case per
ferie,  gli  alberghi  e  gli  ostelli   per   la   gioventu',   sono
classificati, in base ai requisiti posseduti, con  l'assegnazione  di
un numero di stelle da uno a cinque,  quando  si  tratti  di  garni',
pensioni, alberghi, motels e villaggi-alberghi; con l'assegnazione di
un numero di stelle da uno a quattro, quando si tratti  di  campeggi;
con l'assegnazione di un numero di stelle da due a cinque, quando  si
tratti di residences, e con l'assegnazione di un numero di stelle  da
due a quattro, quando si tratti di  villaggi  turistici.  Le  case  o
appartamenti per vacanze  sono  classificati  ai  sensi  della  legge
provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e successive modifiche.». 
    2. Il comma 2 dell'art. 33 della legge  provinciale  14  dicembre
1988, n. 58, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
    «2. La classificazione avviene in base ai  requisiti  obbligatori
per  la  relativa  classe  di  inquadramento,  da  determinarsi   con
regolamento  di  esecuzione,  tenendo  conto  della  dotazione,   dei
requisiti strutturali, dei servizi  offerti  e  della  qualificazione
degli addetti. Con decreto del  Presidente  della  Provincia  vengono
stabilite le modalita' con cui devono essere resi pubblici i  criteri
di   classificazione   prescritti   per   ciascuna    classificazione
esistente.». 
    3. L'art. 41 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n.  58,  e
successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
    «Art. 41 (Riposo settimanale). - 1. Il Presidente della Provincia
puo' determinare un numero minimo o massimo di giorni di  riposo  per
settimana. Parimenti puo' prevedere deroghe alla regola generale  del
riposo settimanale. 
    2. I giorni di  riposo  settimanale  sono  fissati  dal  sindaco,
sentiti i rappresentanti locali dell'associazione  professionale  del
settore alberghiero maggiormente rappresentativa. In ogni caso  sara'
cura del sindaco garantire un servizio di somministrazione continuo e
adeguato.». 
    4. Dopo il comma  5  dell'art.  54  della  legge  provinciale  14
dicembre 1988, n. 58, e' inserito il seguente comma: 
    «5-bis. Chiunque non rispetti il numero minimo  di  collaboratori
richiesto   per   la   rispettiva   categoria   di    classificazione
dell'esercizio  ricettivo,  e'  soggetto   alle   seguenti   sanzioni
amministrative e pecuniarie: 
      a)  alla  prima  violazione   viene   irrogata   una   sanzione
amministrativa pecuniaria nella misura da 3.333,00 euro  a  10.000,00
euro; viene concesso un periodo di un anno entro il quale deve essere
raggiunto il numero di collaboratori richiesto nell'arco del  periodo
prescritto sulla base dei criteri di classificazione  in  vigore;  la
classificazione viene nel frattempo mantenuta; 
      b)  alla  seconda  violazione  viene  irrogata   una   sanzione
amministrativa pecuniaria nella misura da 3.333,00 euro  a  10.000,00
euro  per  ogni  collaboratore  mancante;  la  classificazione  viene
mantenuta; 
      c) alla terza violazione la sanzione amministrativa  pecuniaria
di cui  alla  lettera  b)  viene  raddoppiata  e  la  classificazione
revocata; 
      d)  l'assessore  provinciale  al  turismo  puo'   disporre   un
procedimento in base al quale il titolare della licenza e'  obbligato
a  presentare  annualmente  all'ufficio  provinciale  competente   la
documentazione attestante il numero di  collaboratori;  salvo  quanto
disposto dall'art. 56, comma 1, l'assessore  provinciale  al  turismo
puo' incaricare  degli  addetti  ai  controlli  di  cui  al  presente
articolo.».