Art. 6 Modifiche della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58 recante «Norme in materia di esercizi pubblici» 1. Il comma 1 dell'art. 33 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «1. Gli esercizi ricettivi, esclusi i rifugi-albergo, le case per ferie, gli alberghi e gli ostelli per la gioventu', sono classificati, in base ai requisiti posseduti, con l'assegnazione di un numero di stelle da uno a cinque, quando si tratti di garni', pensioni, alberghi, motels e villaggi-alberghi; con l'assegnazione di un numero di stelle da uno a quattro, quando si tratti di campeggi; con l'assegnazione di un numero di stelle da due a cinque, quando si tratti di residences, e con l'assegnazione di un numero di stelle da due a quattro, quando si tratti di villaggi turistici. Le case o appartamenti per vacanze sono classificati ai sensi della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e successive modifiche.». 2. Il comma 2 dell'art. 33 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «2. La classificazione avviene in base ai requisiti obbligatori per la relativa classe di inquadramento, da determinarsi con regolamento di esecuzione, tenendo conto della dotazione, dei requisiti strutturali, dei servizi offerti e della qualificazione degli addetti. Con decreto del Presidente della Provincia vengono stabilite le modalita' con cui devono essere resi pubblici i criteri di classificazione prescritti per ciascuna classificazione esistente.». 3. L'art. 41 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «Art. 41 (Riposo settimanale). - 1. Il Presidente della Provincia puo' determinare un numero minimo o massimo di giorni di riposo per settimana. Parimenti puo' prevedere deroghe alla regola generale del riposo settimanale. 2. I giorni di riposo settimanale sono fissati dal sindaco, sentiti i rappresentanti locali dell'associazione professionale del settore alberghiero maggiormente rappresentativa. In ogni caso sara' cura del sindaco garantire un servizio di somministrazione continuo e adeguato.». 4. Dopo il comma 5 dell'art. 54 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e' inserito il seguente comma: «5-bis. Chiunque non rispetti il numero minimo di collaboratori richiesto per la rispettiva categoria di classificazione dell'esercizio ricettivo, e' soggetto alle seguenti sanzioni amministrative e pecuniarie: a) alla prima violazione viene irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura da 3.333,00 euro a 10.000,00 euro; viene concesso un periodo di un anno entro il quale deve essere raggiunto il numero di collaboratori richiesto nell'arco del periodo prescritto sulla base dei criteri di classificazione in vigore; la classificazione viene nel frattempo mantenuta; b) alla seconda violazione viene irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura da 3.333,00 euro a 10.000,00 euro per ogni collaboratore mancante; la classificazione viene mantenuta; c) alla terza violazione la sanzione amministrativa pecuniaria di cui alla lettera b) viene raddoppiata e la classificazione revocata; d) l'assessore provinciale al turismo puo' disporre un procedimento in base al quale il titolare della licenza e' obbligato a presentare annualmente all'ufficio provinciale competente la documentazione attestante il numero di collaboratori; salvo quanto disposto dall'art. 56, comma 1, l'assessore provinciale al turismo puo' incaricare degli addetti ai controlli di cui al presente articolo.».