Art. 6 Preselezione 1. La preselezione si svolge in due fasi: a) la preselezione per titoli; b) la prova di preselezione. 2. La preselezione per titoli e' diretta a formare una graduatoria dei candidati ammessi a partecipare alla prova di preselezione prevista dal comma 1, lettera b), mediante la valutazione, da parte della struttura provinciale competente, dei titoli culturali, di servizio e professionali, previsti dall'allegato A. Per la valutazione dei titoli, che e' espressa in centesimi, sono considerati utili quelli maturati entro il 31 agosto dell'anno scolastico o formativo precedente la data di pubblicazione del bando. 3. E' ammesso a partecipare alla prova di preselezione prevista dal comma 1, lettera b), un numero di candidati stabilito dal bando e comunque non superiore a dieci volte il numero dei posti messi a concorso; sono comunque ammessi tutti i candidati risultati pari merito rispetto a quello collocato nell'ultima posizione utile della graduatoria. 4. La prova di preselezione prevista dal comma 1, lettera b), consta di un test a risposta multipla e di un colloquio individuale, da svolgersi anche tramite strumenti di tipo autodiagnostico. Ai fini dello svolgimento del colloquio individuale, il candidato presenta il proprio portfolio professionale secondo quanto previsto dal bando. La prova di preselezione verte sulle materie specificate dal bando, ed e' valutata in centesimi. 5. Espletata la preselezione secondo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, la struttura provinciale competente forma una graduatoria secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato, da attribuire in centesimi, derivante dalla somma ponderata dei punteggi assegnati nella preselezione per titoli e nella prova di preselezione e pesati secondo quanto stabilito dal bando. Al concorso di ammissione previsto dall'art. 8 e' ammesso un numero di candidati stabilito dal bando e comunque non superiore a quattro volte i posti messi a concorso; sono comunque ammessi tutti i candidati risultati pari merito rispetto a quello collocato nell'ultima posizione utile della graduatoria. 6. Il dirigente della struttura provinciale competente approva la graduatoria formata ai sensi del comma 5 indicando il nominativo dei candidati ammessi a sostenere il concorso di ammissione previsto dall'art. 8 e il punteggio agli stessi attribuito; la graduatoria e' pubblicata all'albo e sul sito internet di riferimento della struttura provinciale competente.