Art. 6 
 
                            Preselezione 
 
    1. La preselezione si svolge in due fasi: 
      a) la preselezione per titoli; 
      b) la prova di preselezione. 
    2.  La  preselezione  per  titoli  e'  diretta  a   formare   una
graduatoria  dei  candidati  ammessi  a  partecipare  alla  prova  di
preselezione  prevista  dal  comma  1,  lettera   b),   mediante   la
valutazione, da parte della  struttura  provinciale  competente,  dei
titoli culturali, di servizio e professionali, previsti dall'allegato
A. Per la valutazione dei titoli, che e' espressa in centesimi,  sono
considerati utili  quelli  maturati  entro  il  31  agosto  dell'anno
scolastico o formativo precedente la data di pubblicazione del bando. 
    3. E' ammesso a partecipare alla prova di  preselezione  prevista
dal comma 1, lettera b), un numero di candidati stabilito dal bando e
comunque non superiore a dieci volte il  numero  dei  posti  messi  a
concorso; sono comunque ammessi  tutti  i  candidati  risultati  pari
merito rispetto a quello collocato nell'ultima posizione utile  della
graduatoria. 
    4. La prova di preselezione prevista dal  comma  1,  lettera  b),
consta di un test a risposta multipla e di un colloquio  individuale,
da svolgersi anche tramite strumenti di tipo autodiagnostico. Ai fini
dello svolgimento del colloquio individuale, il candidato presenta il
proprio portfolio professionale secondo quanto previsto dal bando. 
    La prova di preselezione  verte  sulle  materie  specificate  dal
bando, ed e' valutata in centesimi. 
    5. Espletata la preselezione secondo quanto previsto dai commi 2,
3 e 4, la struttura  provinciale  competente  forma  una  graduatoria
secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo conseguito  da
ciascun candidato, da attribuire in centesimi, derivante dalla  somma
ponderata dei punteggi assegnati  nella  preselezione  per  titoli  e
nella prova di preselezione e pesati  secondo  quanto  stabilito  dal
bando. Al concorso di ammissione previsto dall'art. 8 e'  ammesso  un
numero di candidati stabilito dal bando e comunque  non  superiore  a
quattro volte i posti messi a concorso; sono comunque ammessi tutti i
candidati  risultati  pari  merito  rispetto   a   quello   collocato
nell'ultima posizione utile della graduatoria. 
    6. Il dirigente della struttura provinciale competente approva la
graduatoria formata ai sensi del comma 5 indicando il nominativo  dei
candidati ammessi a sostenere  il  concorso  di  ammissione  previsto
dall'art. 8 e il punteggio agli stessi attribuito; la graduatoria  e'
pubblicata  all'albo  e  sul  sito  internet  di  riferimento   della
struttura provinciale competente.