Art. 6 Attestato di certificazione energetica 1. L'attestato di certificazione energetica e' compilato e asseverato dal soggetto certificatore di cui all'art. 8, secondo le modalita' definite con deliberazione della Giunta provinciale. Nell'attestato sono in ogni caso riportati il fabbisogno specifico globale di energia primaria, il fabbisogno specifico per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda per uso igienico - sanitario, la stima delle emissioni di CO2 e la classe energetica di appartenenza. 2. L'attestato e' trasmesso in copia al comune - anche con procedure telematiche - contestualmente alla dichiarazione di fine lavori e costituisce parte integrante del libretto di fabbricato di cui al capo III del titolo IV della legge provinciale n. 1 del 2008. Copia vidimata dal comune puo' essere richiesta dal proprietario dell'edificio e dagli altri soggetti aventi titolo per soddisfare ogni altro adempimento previsto dalle norme vigenti. 3. L'attestato di certificazione energetica ha una validita' di dieci anni a partire dal suo rilascio ed e' aggiornato ad ogni intervento che modifica la prestazione energetica dell'edificio e dell'impianto. 4. Negli edifici di proprieta' pubblica o adibiti a uso pubblico deve essere affissa la targa prevista dall'art. 11, in luogo facilmente visibile al pubblico. 5. Nel caso previsto dall'art. 4, comma 5, secondo periodo, la certificazione di sostenibilita' e' valida anche ai fini dell'attestazione di certificazione energetica.