Art. 6 
 
               Attestato di certificazione energetica 
 
    1.  L'attestato  di  certificazione  energetica  e'  compilato  e
asseverato dal soggetto certificatore di cui all'art. 8,  secondo  le
modalita'  definite  con  deliberazione  della  Giunta   provinciale.
Nell'attestato sono in ogni caso riportati  il  fabbisogno  specifico
globale  di  energia  primaria,  il  fabbisogno  specifico   per   la
climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda per  uso
igienico - sanitario, la stima delle emissioni di  CO2  e  la  classe
energetica di appartenenza. 
    2. L'attestato e' trasmesso  in  copia  al  comune  -  anche  con
procedure telematiche - contestualmente alla  dichiarazione  di  fine
lavori e costituisce parte integrante del libretto di  fabbricato  di
cui al capo III del titolo IV della legge provinciale n. 1 del  2008.
Copia vidimata dal comune  puo'  essere  richiesta  dal  proprietario
dell'edificio e dagli altri soggetti  aventi  titolo  per  soddisfare
ogni altro adempimento previsto dalle norme vigenti. 
    3. L'attestato di certificazione energetica ha una  validita'  di
dieci anni a partire dal  suo  rilascio  ed  e'  aggiornato  ad  ogni
intervento che modifica la  prestazione  energetica  dell'edificio  e
dell'impianto. 
    4. Negli edifici di proprieta' pubblica o adibiti a uso  pubblico
deve  essere  affissa  la  targa  prevista  dall'art.  11,  in  luogo
facilmente visibile al pubblico. 
    5. Nel caso previsto dall'art. 4, comma 5,  secondo  periodo,  la
certificazione  di   sostenibilita'   e'   valida   anche   ai   fini
dell'attestazione di certificazione energetica.