Art. 6 Funzionamento del comitato 1. Il comitato si riunisce su convocazione del presidente. 2. Le sedute del comitato sono valide con la presenza di meta' piu' uno dei membri in carica. 3. Il comitato delibera a maggioranza; le astensioni equivalgono a voto negativo e in caso di parita' prevale il voto del presidente. 4. Il parere, qualora sia adottato con il dissenso espresso e argomentato di uno o piu' degli esperti, deve essere congruamente motivato in relazione alle ragioni addotte dal dissenziente. 5. Svolge le funzioni di segretario del comitato un funzionario regionale ed i relatori sono scelti tra i funzionari regionali o provinciali assegnatari della pratica sottoposta all'esame del comitato. 6. Il presidente puo' invitare a partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, i dipendenti che abbiano partecipato all'istruttoria della pratica, i direttori generali e i dirigenti delle strutture regionali e provinciali interessate nonche' esperti, in relazione alla specificita' degli argomenti trattati. Il presidente puo', altresi', invitare i rappresentanti degli enti locali interessati. 7. Agli esperti di cui al comma 6 si applica la legge regionale 4 giugno 1996, n. 25 (Nuova disciplina dei compensi ai componenti di collegi, commissioni e comitati operanti presso la Regione. Modifiche alla legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 (Disciplina degli enti strumentali della Regione) e alla legge regionale 5 aprile 1995, n. 20 (Norme per l'attuazione dei programmi di investimento in sanita' per l'ammodernamento del patrimonio immobiliare e tecnologico)) e successive modifiche ed integrazioni ed e' corrisposto il compenso previsto nella tabella C della stessa.