Art. 6 Coordinatore del centro regionale trapianti 1. Il centro regionale trapianti e' coordinato da un dirigente medico, nominato dalla giunta regionale, su proposta dei direttori generali delle Aziende sanitarie, per la durata di cinque anni rinnovabili alla scadenza, tra i medici che abbiano acquisito esperienza nel settore dei trapianti. 2. Il coordinatore regionale e' coadiuvato, nello svolgimento dei propri compiti, dal comitato regionale dei trapianti di cui all'art. 8.