Art. 6 Norme di salvaguardia 1. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge: a) i documenti detenuti per finalita' che esulano dall'ambito dei compiti istituzionali dei soggetti di cui all'art. 2; b) i documenti su cui terzi detengono diritti di proprieta' intellettuale o industriale, ovvero che ricadano nell'applicazione della disciplina sulla protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche; c) i documenti in possesso delle emittenti di servizio pubblico e delle societa' da esse controllate e da altri organismi o loro societa' controllate per l'adempimento di un compito di radiodiffusione di servizio pubblico; d) i documenti in possesso di enti culturali diversi dalle biblioteche, dai musei e dagli archivi; e) i documenti comunque nella disponibilita' degli organismi di cui agli articoli 4, 6, 7 e 8 della legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto) e successive modifiche; f) i documenti esclusi dall'accesso ai sensi dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, ovvero per motivi di tutela del segreto statistico, quali disciplinati dall'art. 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul sistema statistico nazionale e sulla organizzazione dell'Istituto nazionale, ai sensi dell'art. 24 della legge n. 23 agosto 1988, n. 400) e successive modifiche.