Art. 6. Misura dei contributi in conto interesse Il contributo in conto interesse di cui all'art. 1, lettera B) della presente legge per le operazioni di credito garantite dalle cooperative e non assistite da altre agevolazioni in conto interessi, e' concesso in misura pari alla differenza tra il tasso di riferimento determinato con decreto del Ministero del tesoro ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685 e dell'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e quello posto a carico dell'impresa artigiana stabilito dalle vigenti disposizioni statali. Il contributo di cui al precedente comma e' concesso fino a concorrenza degli ammontari previsti dal precedente art. 1, sub. b) ottenuto anche con piu' operazioni da ogni singola impresa artigiana. A tale effetto, per ogni singola operazione, l'ammontare del credito assistito da contributo e' considerato fino al rimborso della somma corrispondente nella sua originaria interezza. Il concorso regionale e' pari al valore attuale della quota calcolata al tasso di cui al precedente comma. L'istituto di credito che eroga il prestito di cui all'art. 1, lettera B) della presente legge deve inoltrare, mensilmente, alla Regione - Ufficio Artigianato - la seguente documentazione: a) copia autenticata della domanda dell'artigiano; b) estratto della deliberazione del consiglio di amministrazione della cooperativa di garanzia; c) riepiloghi mensili delle operazioni accolte dall'istituto di credito, su appositi modelli concordati con l'ufficio artigianato della regione; d) copia del certificato di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane del richiedente, in data non anteriore a tre mesi da quella della domanda. L'istituto di credito deve, altresi', comunicare, mensilmente, i prelievi che, a titolo di concorso regionale per le operazioni di prestito a soci di cooperative di garanzia, effettua sul fondo appossitamente costituito. La giunta regionale, dopo i necessari controlli, con propria deliberazione, provvede all'approvazione o meno delle operazioni poste in essere dall'istituto di credito. In caso di anticipata estinzione del debito, il prestito non puo' essere rinnovato prima che sia decorso interamente il periodo di durata stabilito in origine e l'istituto di credito deve restituire alla regione gli interessi prelevati anticipatamente. Il contributo di cui al presente articolo sara' revocato, con restituzione dello stesso maggiorato degli interessi legali, nel caso sia accertata: l'iscrizione ad altra cooperativa, la cessazione dell'attivita' con conseguente cancellazione dall'Albo nonche' in caso di dimissioni o espulsione dalla cooperativa di appartenenza.