Art. 6.
 
   1. Il piano guida di cui all'art. 16 delle norme di attuazione del
piano urbanistico provinciale ha lo scopo di orientare le  iniziative
di insediamento.
   2.  A tal fine le indicazioni contenute nel piano guida prevalgono
sulle prescrizioni dei piani urbanistici comprensoriali o comunali in
vigore o adottati.
   3.  Decorso inutilmente il termine di cui al comma 4 del precitato
art. 16, cessa la condizione sospensiva ivi prevista.