Art. 6. 1. Il piano guida di cui all'art. 16 delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale ha lo scopo di orientare le iniziative di insediamento. 2. A tal fine le indicazioni contenute nel piano guida prevalgono sulle prescrizioni dei piani urbanistici comprensoriali o comunali in vigore o adottati. 3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 4 del precitato art. 16, cessa la condizione sospensiva ivi prevista.