Art. 6. Requisiti minimi 1. I requisiti minimi per l'apertura e per l'esercizio delle case di cura private di cui agli articoli seguenti sono inderogabili ai fini del rilascio delle autorizzazioni per le nuove costruzioni, per le trasformazioni e gli ampliamenti. 2. Le case di cura private autorizzate all'atto della pubblicazione della presente legge devono adeguarsi alle prescrizioni in essa contenute entro il termine previsto dal successivo art. 58. Qualora per impedimenti di natura urbanistica od edilizia o per altri motivi tecnici indipendenti dalla volonta' dei gestori, le case di cura non possono adeguarsi alla nuova normativa possono ottenere, su richiesta, l'autorizzazione in deroga per prestazioni sanitarie limitate alla rispondenza dei requisiti essenziali, sulla base delle indicazioni della commissione tecnica consultiva, a norma del precedente comma.