Art. 6.
 
                           Requisiti minimi
   1.  I requisiti minimi per l'apertura e per l'esercizio delle case
di cura private di cui agli articoli seguenti  sono  inderogabili  ai
fini  del rilascio delle autorizzazioni per le nuove costruzioni, per
le trasformazioni e gli ampliamenti.
   2.   Le   case   di   cura   private  autorizzate  all'atto  della
pubblicazione della presente legge devono adeguarsi alle prescrizioni
in  essa  contenute entro il termine previsto dal successivo art. 58.
Qualora per impedimenti di natura urbanistica od edilizia o per altri
motivi  tecnici  indipendenti  dalla volonta' dei gestori, le case di
cura non possono adeguarsi alla nuova normativa possono ottenere,  su
richiesta,  l'autorizzazione  in  deroga  per  prestazioni  sanitarie
limitate alla rispondenza dei requisiti essenziali, sulla base  delle
indicazioni   della  commissione  tecnica  consultiva,  a  norma  del
precedente comma.