Art. 6. (art. 6 legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3) (art. 4 legge provinciale 16 dicembre 1983, n. 51) Diritto alla continuazione dell'esercizio di un'impresa artigiana 1. In caso di morte del titolare abilitato, la continuazione dell'esercizio di impresa e' consentita, anche in difetto dei presupposti di cui al successivo art. 7, agli eredi. 2. La morte del dante causa deve essere notificata per iscritto entro tre mesi alla commissione provinciale dell'artigianato. 3. Entro tre anni dalla morte del dante causa, gli aventi diritto alla continuazione dell'esercizio di impresa devono preporre alla direzione della medesima una persona abilitata. Detto termine puo' essere prorogato, per fondati motivi, fino al massimo di ulteriori due anni da parte dell'assessore provinciale all'artigianato (in seguito denominato assessore competente), previo parere della commissione provinciale dell'artigianato. 4. Il diritto alla continuazione compete altresi' al curatore dell'eredita' giacente fino all'accettazione della stessa. 5. Per gravi motivi l'assessore competente, sentita la commissione provinciale dell'artigianato, puo' concedere il diritto alla continuazione, qualora alla direzione tecnica dell'impresa sia preposta una persona in possesso dei requisiti di cui all'art. 14, primo comma, per l'attivita' oggetto dell'azienda o di attivita' affine.