Art. 6.
          (art. 6 legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3)
          (art. 4 legge provinciale 16 dicembre 1983, n. 51)
              Diritto alla continuazione dell'esercizio
                       di un'impresa artigiana
 
   1.  In  caso  di  morte  del  titolare abilitato, la continuazione
dell'esercizio  di  impresa  e'  consentita,  anche  in  difetto  dei
presupposti di cui al successivo art. 7, agli eredi.
   2.  La  morte  del dante causa deve essere notificata per iscritto
entro tre mesi alla commissione provinciale dell'artigianato.
   3.  Entro tre anni dalla morte del dante causa, gli aventi diritto
alla continuazione dell'esercizio di  impresa  devono  preporre  alla
direzione  della  medesima  una persona abilitata. Detto termine puo'
essere prorogato, per fondati motivi, fino al  massimo  di  ulteriori
due  anni  da  parte  dell'assessore  provinciale all'artigianato (in
seguito  denominato  assessore  competente),  previo   parere   della
commissione provinciale dell'artigianato.
   4.  Il  diritto  alla  continuazione  compete altresi' al curatore
dell'eredita' giacente fino all'accettazione della stessa.
   5. Per gravi motivi l'assessore competente, sentita la commissione
provinciale  dell'artigianato,  puo'  concedere   il   diritto   alla
continuazione,   qualora  alla  direzione  tecnica  dell'impresa  sia
preposta una persona in possesso dei requisiti di  cui  all'art.  14,
primo  comma,  per  l'attivita'  oggetto  dell'azienda o di attivita'
affine.