Art. 6.
                           M o b i l i t a'
 
   1.  Le leggi regionali di delega disciplinano il trasferimento del
personale per l'esercizio da parte degli enti locali delle funzioni a
essi delegate.
   2.  La Regione determina, d'intesa con gli enti interessati o, ove
necessario, con delegazioni rappresentative dell'Anci, Upi,  Uncem  e
Unioncamere  il  contingente  organico  per profili professionali del
personale da trasferire con i relativi impegni finanziari.
   3.  Sulla  base  delle  predette  determinazioni  la  Regione e le
organizzazioni  di  cui  sopra  stabiliscono  i  correlati  piani  di
mobilita'  e  l'elenco  del  personale  regionale  corrispondente per
profilo professionale,  previa  contrattazione  dei  criteri  con  le
organizzazioni sindacali.
   4.  La  Regione  provvede alla corrispondente riduzione dei propri
organici, mentre gli enti locali destinatari del personale provvedono
al conseguente adeguamento delle proprie dotazioni organiche.
   5.  Il  personale  trasferito  conserva  la posizione giuridica ed
economica  acquisita  all'atto  del   trasferimento,   ivi   compresa
l'anzianita' gia' maturata.
   6. In caso di revoca della delega o di assegnazione della stessa a
ente diverso, nel rispetto del principio che il  personale  segue  le
funzioni,   specifici   accordi   con   le  organizzazioni  sindacali
maggiormente   rappresentative   stabiliscono    criteri    per    il
trasferimento del personale interessato.
   7. Ferma restando la disciplina vigente della mobilita' interna ai
singoli enti del comparto, la mobilita' esterna si attua  nell'ambito
dei  posti disponibili per concorso pubblico, secondo le modalita' di
cui ai successivi commi, fra il personale dipendente  degli  enti  di
cui  all'art.  4  del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo
1986, n. 68.
   8.  La  percentuale,  da  stabilirsi  in  sede  di  accordo con le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, dei  posti  di
ruolo organico che possono essere coperti mediante trasferimento, non
deve superare il 5% dei posti disponibili per concorso pubblico.
   9.  Entro il 31 ottobre di ciascun anno, in sede di contrattazione
decentrata a livello  aziendale  vengono  individuati  i  posti  e  i
profili  professionali ricopribili mediante mobilita' e i criteri per
la formazione delle graduatorie.
   10.  I  criteri  di  cui  sopra  dovranno  tener  conto dei titoli
professionali,  dell'anzianita'  di  servizio,  della  situazione  di
famiglia dei richiedenti, dei motivi di studio.
   11.  Nelle  graduatorie  e'  comunque  data precedenza assoluta al
personale  che  nell'ente  di  appartenenza  si  trovi  in  posizione
soprannumeraria, ovvero in disponibilita'.
   12.  La  mobilita'  puo'  attuarsi  per  posti  di ruolo vacanti e
disponibili  appartenenti  alla  stessa  qualifica  funzionale  e  al
medesimo profilo professionale.
   13. Gli enti destinatari dell'accordo di comparto trasmettono alla
Regione, entro il 31 dicembre di ciascun anno, l'elenco distinto  per
qualifica  e profilo professionale dei posti da destinare a mobilita'
di cui al comma 12.
   14. La Regione provvede entro trenta giorni alla pubblicazione nel
proprio Bollettino ufficiale degli elenchi pervenuti.
   15.  Entro  sessanta  giorni  dalla pubblicazione, gli interessati
dovranno presentare all'ente presso cui aspirano a essere  trasferiti
documentata    e    motivata    istanza,    con    allegato   assenso
dell'amministrazione di provenienza.
   16.  Le operazioni dei trasferimenti debbono essere concluse sotto
il profilo amministrativo entro il 30 giugno di ogni anno.
   17.  I  posti  segnalati  per  la  mobilita', per i quali non sono
pervenute domande, possono essere coperti con le procedure  ordinarie
di reclutamento.
   18.  L'utilizzo dell'istituto della mobilita' di cui ai precedenti
commi rimane nella facolta' dell'amministrazione per quanto  concerne
le  qualifiche  dirigenziali e i funzionari aventi responsabilita' di
unita' organica.
   19.   Oltre   alla   mobilita'  di  cui  sopra  e'  consentito  il
trasferimento  del  personale  tra  enti  diversi,  a   domanda   del
dipendente   motivata   e  documentata  e  previa  intesa  delle  due
amministrazioni, anche in caso di contestuale richiesta da  parte  di
due  dipendenti  di corrispondente livello professionale. Dei singoli
provvedimenti viene data preventiva informazione alle  organizzazioni
sindacali.
   20.  E'  consentito altresi' il trasferimento di personale tra gli
enti destinatari dell'accordo di comparto e tra questi e gli enti del
comparto  sanitario,  a domanda motivata e documentata del dipendente
interessato, previa intesa tra  gli  enti  e  contrattazione  con  le
organizzazioni  sindacali  maggiormente rappresentative, a condizione
dell'esistenza di posto vacante di corrispondente qualifica e profilo
professionale nell'ente di destinazione.
   21.  Per comprovate esigenze di servizio, la mobilita' puo' essere
attuata anche attraverso l'istituto del comando da e verso  gli  enti
del  comparto  e gli enti del comparto sanitario. L'onere e' a carico
dell'ente presso il quale l'impiegato opera funzionalmente.
   22.  Il  comando  in  tali  casi, e fatti salvi quelli previsti da
norme  o  regolamenti  degli  enti  stessi,  non  puo'  avere  durata
superiore ai 12 mesi eventualmente rinnovabili.
   23.  Il personale trasferito a seguito di processi di mobilita' e'
esente dall'obbligo del periodo  di  prova,  purche'  abbia  superato
analogo periodo presso l'ente di provenienza.