Art. 6.
                            Inadempimento
 
   1.  In  caso  di inadempimento dell'impresa o persona cui e' stata
affidata l'esecuzione in economia dei lavori, delle provviste  o  dei
servizi,  l'azienda agira' per il risarcimento del danno non compreso
nella penale stabilita ai sensi dell'articolo 5, comma 1.