Art. 6. Poteri di accertamento 1. Nelle materie di competenza della Regione Sarda, indicate al precedente articolo 2, il caitano e gli ufficiali delle compagnie barracellari possono procedere all'accertamento delle violazioni di norme per le quali sia prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro. 2. I soggetti incaricati, ai sensi del presente articolo, di procedere all'accertamento delle infrazioni debbono essere muniti di un apposito documento, rilasciato dal sindaco del comune di appartenenza dal quale risulti la legittimazione all'esercizio della funzione. 3. I soggetti che procedono all'accertamento delle infrazioni ai sensi del presente articolo sono titolari dei poteri previsti dall'art. 13, primo e secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.