Art. 6. Procedure per il rilascio dell'autorizzazione 1. Sono soggetti ad autorizzazione: a) l'apertura di laboratori e di punti di prelievo; b) la variazione del titolare, persona fisica o giuridica; c) la variazione del direttore; d) l'ampliamento o la riduzione dei locali; e) il trasferimento in altra sede; f) la variazione di classificazione del laboratorio generale o specialistico e la costituzione e classificazione di sezioni specialistiche aggregate al laboratorio generale. 2. Al rilascio delle autorizzazioni provvede la giunta regionale, ad istanza dell'interessato, sottoscritta anche dal direttore limitatamente ai punti a, d, f. La domanda deve essere formulata e corredata di documenti, secondo quanto stabilito dalla giunta regionale. 3. La giunta regionale, per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, si avvale del servizio di igiene pubblica e del territorio dell'unita' sanitaria locale territorialmente competente. 4. La giunta regionale trasmette e riceve tramite il presidente del comitato di gestione dell'unita' sanitaria locale, la documentazione concernente l'istruttoria per l'autorizzazione. 5. Per i laboratori specialistici e le sezioni specialistiche aggregate ai laboratori generali di base, che effettuino, ai sensi della presente legge, esami radioimmunologici, l'autorizzazione e' rilasciata, previo parere della commissione regionale per la prevenzione contro i rischi da radiazioni ionizzanti di cui all'art. 96 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964 n. 185 e della legge regionale 28 aprile 1977 n. 27. A tale scopo l'interessato e' tenuto a procurare, oltre alla documentazione prevista nel presente articolo, anche quella comprovante l'adozione di adeguate misure protezionistiche. 6. I laboratori in possesso di requisiti superiori ai minimi previsti dagli allegati B, C e D, possono essere autorizzati ad eseguire annualmente un numero di esami superiore a quello previsto dall'allegato A. 7. L'autorizzazione e' rilasciata con deliberazione del consiglio regionale su proposta avanzata dalla giunta, sentita la commissione di cui all'art. 11. 8. L'autorizzazione e' subordinata all'assolvimento della tassa di concessione regionale prevista dalla legge regionale 15 maggio 1980, n. 54 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' alla tassa annuale prevista dalla legge regionale indicata nel precedente comma.