Art. 6.
            Procedure per il rilascio dell'autorizzazione
 
   1. Sono soggetti ad autorizzazione:
     a) l'apertura di laboratori e di punti di prelievo;
     b) la variazione del titolare, persona fisica o giuridica;
     c) la variazione del direttore;
     d) l'ampliamento o la riduzione dei locali;
     e) il trasferimento in altra sede;
     f)  la  variazione di classificazione del laboratorio generale o
specialistico  e  la  costituzione  e  classificazione   di   sezioni
specialistiche aggregate al laboratorio generale.
   2.  Al rilascio delle autorizzazioni provvede la giunta regionale,
ad  istanza  dell'interessato,  sottoscritta  anche   dal   direttore
limitatamente  ai  punti  a, d, f. La domanda deve essere formulata e
corredata  di  documenti,  secondo  quanto  stabilito  dalla   giunta
regionale.
   3.  La  giunta regionale, per l'esercizio delle funzioni di cui al
presente articolo, si avvale del servizio di igiene  pubblica  e  del
territorio  dell'unita' sanitaria locale territorialmente competente.
   4.  La  giunta  regionale trasmette e riceve tramite il presidente
del  comitato  di   gestione   dell'unita'   sanitaria   locale,   la
documentazione concernente l'istruttoria per l'autorizzazione.
   5.  Per  i  laboratori  specialistici  e le sezioni specialistiche
aggregate ai laboratori generali di base, che  effettuino,  ai  sensi
della  presente  legge,  esami radioimmunologici, l'autorizzazione e'
rilasciata,  previo  parere  della  commissione  regionale   per   la
prevenzione  contro i rischi da radiazioni ionizzanti di cui all'art.
96 del decreto del Presidente della Repubblica 13  febbraio  1964  n.
185  e  della  legge  regionale  28  aprile  1977 n. 27. A tale scopo
l'interessato  e'  tenuto  a  procurare,  oltre  alla  documentazione
prevista  nel  presente articolo, anche quella comprovante l'adozione
di adeguate misure protezionistiche.
   6.  I  laboratori  in  possesso  di  requisiti superiori ai minimi
previsti dagli allegati B, C  e  D,  possono  essere  autorizzati  ad
eseguire  annualmente  un numero di esami superiore a quello previsto
dall'allegato A.
   7.  L'autorizzazione e' rilasciata con deliberazione del consiglio
regionale su proposta avanzata dalla giunta, sentita  la  commissione
di cui all'art. 11.
   8. L'autorizzazione e' subordinata all'assolvimento della tassa di
concessione regionale prevista dalla legge regionale 15 maggio  1980,
n.  54 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' alla tassa
annuale prevista dalla legge regionale indicata nel precedente comma.