Art. 6. Criteri di accettabilita' relativi all'inquinamento acustico esterno 1. Il livello sonoro di valutazione relativo all'insieme di tutte le sorgenti rumorose esterne al luogo disturbato, con l'esclusione del rumore prodotto dal traffico, non deve superare i limiti riportati nella seguente tabella: _____________________________________________________________________ Limite massimo ammissibile Zona ----------------------------- ore diurne ore notturne _____________________________________________________________________ zone industriali 70 dB(A) 70 dB(A) _____________________________________________________________________ zone artigianali 65 dB(A) 55 dB(A) _____________________________________________________________________ zone residenziali urbane caratterizzate da una consistente presenza di negozi, uffici ed aziende commerciali 60 dB(A) 45 dB(A) _____________________________________________________________________ altre zone residenziali urbane ed agricole 55 dB(A) 45 dB(A) _____________________________________________________________________ zone caratterizzate dalla presenza di ospedali, cliniche, case di cura e riposo, scuole e simili 45 dB(A) 35 dB(A) _____________________________________________________________________ 2. Nel calcolo dei livelli sonori di valutazione Lv, da confrontare con i limiti di cui al comma 1, si deve tener conto dei seguenti tempi di riferimento: a) quattro ore consecutive diurne piu' disturbate; b) mezz'ora consecutiva notturna piu' disturbata. 3. Nel caso in cui la sorgente sonora venga a trovarsi nello stesso edificio sede del locale disturbato, si applicano le disposizioni di cui al comma 4. 4. I limiti massimi ammissibili di rumori provenienti da sorgenti interne all'edificio sede del luogo disturbato sono i seguenti: a) ore diurne: 1) il livello sonoro di valutazione Lv, calcolato rispetto al tempo di riferimento corrispondente alle due ore consecutive piu' disturbate, non deve superare di oltre 3 dB(A) il livello sonoro rilevato nel locale in assenza del disturbo; 2) il livello sonoro di valutazione Lv, calcolato rispetto al tempo di riferimento corrispondente ai tre minuti consecutivi piu' disturbati, non deve superare di oltre 5 dB(A) il livello sonoro rilevato nel locale in assenza del disturbo; b) ore notturne: 1) per rumori variabili il livello sonoro di valutazione Lv, calcolato rispetto al tempo di riferimento corrispondente ai trenta minuti consecutivi piu' disturbati, non deve essere superiore, con una tolleranza di 1 dB(A), al livello sonoro rilevato nel locale in assenza del disturbo; 2) per rumori costanti il livello sonoro della sorgente di disturbo, misurata fonometricamente con costante di tempo "lenta", non deve essere superiore, con una tolleranza di 1 dB(A), al livello sonoro che si riscontra fonometricamente nel locale in assenza del disturbo ed in assenza di traffico. 5. Nel calcolo dei livelli sonori dei rumori, di cui al comma 4, non deve essere tenuto conto della eventuale presenza di toni puri. 6. I limiti previsti dal comma 4 non si applicano nel caso di disturbo originato da strumenti musicali ed a locali di abitazione siti in edifici nei quali si svolgono attivita' lavorative e che si trovano in zone industriali o artigianali. 7. Quanto disposto al comma 4, non trova applicazione per la rumorosita' provocata da servizi ed impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, quali impianti di riscaldamento, condizionamento, scarichi idraulici, bagni, ecc. La rumorosita' dei suddetti servizi, determinata dal massimo livello misurato, secondo la curva di ponderazione A e la costante di tempo "lenta", non deve superare i seguenti limiti: a) 40 dB(A) per servizi a funzionamento discontinuo; b) 30 dB(A) per servizi a funzionamento continuo. 8. Per edifici esistenti, in casi eccezionali in cui gli interventi necessari per l'osservanza dei limiti sopraindicati risultino essere di obiettiva e grave difficolta' di attuazione sia sotto l'aspetto tecnico che finanziario, puo' essere disposta deroga dall'assessore provinciale competente, su parere conforme espresso dalla 1a sezione per l'igiene ambientale di cui all'art. 10 della legge provinciale 20 gennaio 1984, n. 2. 9. Le misure di livello sonoro degli impianti centralizzati di riscaldamento, aerazione, condizionamento e degli ascensori vengono eseguite nell'ambiente piu' disturbato e che comunque necessiti di maggiore quiete. 10. Le misure del livello sonoro di scarichi idraulici, bagni, servizi igienici e rubinetterie vengono eseguite in un appartamento diverso da quello nel quale viene utilizzato il servizio.