Art. 6.
Criteri di accettabilita'
relativi all'inquinamento acustico esterno
1. Il livello sonoro di valutazione relativo all'insieme di tutte
le sorgenti rumorose esterne al luogo disturbato, con l'esclusione
del rumore prodotto dal traffico, non deve superare i limiti
riportati nella seguente tabella:
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Limite massimo ammissibile
Zona -----------------------------
ore diurne ore notturne
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zone industriali 70 dB(A) 70 dB(A)
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zone artigianali 65 dB(A) 55 dB(A)
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zone residenziali urbane
caratterizzate da una
consistente presenza
di negozi, uffici ed
aziende commerciali 60 dB(A) 45 dB(A)
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altre zone residenziali
urbane ed agricole 55 dB(A) 45 dB(A)
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zone caratterizzate dalla
presenza di ospedali,
cliniche, case di cura e
riposo, scuole e simili 45 dB(A) 35 dB(A)
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2. Nel calcolo dei livelli sonori di valutazione Lv, da
confrontare con i limiti di cui al comma 1, si deve tener conto dei
seguenti tempi di riferimento:
a) quattro ore consecutive diurne piu' disturbate;
b) mezz'ora consecutiva notturna piu' disturbata.
3. Nel caso in cui la sorgente sonora venga a trovarsi nello
stesso edificio sede del locale disturbato, si applicano le
disposizioni di cui al comma 4.
4. I limiti massimi ammissibili di rumori provenienti da sorgenti
interne all'edificio sede del luogo disturbato sono i seguenti:
a) ore diurne:
1) il livello sonoro di valutazione Lv, calcolato rispetto al
tempo di riferimento corrispondente alle due ore consecutive piu'
disturbate, non deve superare di oltre 3 dB(A) il livello sonoro
rilevato nel locale in assenza del disturbo;
2) il livello sonoro di valutazione Lv, calcolato rispetto al
tempo di riferimento corrispondente ai tre minuti consecutivi piu'
disturbati, non deve superare di oltre 5 dB(A) il livello sonoro
rilevato nel locale in assenza del disturbo;
b) ore notturne:
1) per rumori variabili il livello sonoro di valutazione Lv,
calcolato rispetto al tempo di riferimento corrispondente ai trenta
minuti consecutivi piu' disturbati, non deve essere superiore, con
una tolleranza di 1 dB(A), al livello sonoro rilevato nel locale in
assenza del disturbo;
2) per rumori costanti il livello sonoro della sorgente di
disturbo, misurata fonometricamente con costante di tempo "lenta",
non deve essere superiore, con una tolleranza di 1 dB(A), al livello
sonoro che si riscontra fonometricamente nel locale in assenza del
disturbo ed in assenza di traffico.
5. Nel calcolo dei livelli sonori dei rumori, di cui al comma 4,
non deve essere tenuto conto della eventuale presenza di toni puri.
6. I limiti previsti dal comma 4 non si applicano nel caso di
disturbo originato da strumenti musicali ed a locali di abitazione
siti in edifici nei quali si svolgono attivita' lavorative e che si
trovano in zone industriali o artigianali.
7. Quanto disposto al comma 4, non trova applicazione per la
rumorosita' provocata da servizi ed impianti fissi dell'edificio
adibiti ad uso comune, quali impianti di riscaldamento,
condizionamento, scarichi idraulici, bagni, ecc. La rumorosita' dei
suddetti servizi, determinata dal massimo livello misurato, secondo
la curva di ponderazione A e la costante di tempo "lenta", non deve
superare i seguenti limiti:
a) 40 dB(A) per servizi a funzionamento discontinuo;
b) 30 dB(A) per servizi a funzionamento continuo.
8. Per edifici esistenti, in casi eccezionali in cui gli
interventi necessari per l'osservanza dei limiti sopraindicati
risultino essere di obiettiva e grave difficolta' di attuazione sia
sotto l'aspetto tecnico che finanziario, puo' essere disposta deroga
dall'assessore provinciale competente, su parere conforme espresso
dalla 1a sezione per l'igiene ambientale di cui all'art. 10 della
legge provinciale 20 gennaio 1984, n. 2.
9. Le misure di livello sonoro degli impianti centralizzati di
riscaldamento, aerazione, condizionamento e degli ascensori vengono
eseguite nell'ambiente piu' disturbato e che comunque necessiti di
maggiore quiete.
10. Le misure del livello sonoro di scarichi idraulici, bagni,
servizi igienici e rubinetterie vengono eseguite in un appartamento
diverso da quello nel quale viene utilizzato il servizio.