Art. 6. Funzioni delegate e subdelegate ai comuni 1. Sono delegate ai comuni, che le esercitano tramite le Unita' sanitarie locali: a) le funzioni delegate dallo Stato alle Regioni ai sensi dell'art. 7, lettera b), della legge 23 dicembre 1978, n. 833; b) le funzioni in materia di attivita' di medicina veterinaria per il miglioramento e l'incremento zootecnico, nonche' di servizio diagnostico delle malattie trasmissibili degli animali, demandate alla competenza regionale dell'art. 66, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; c) le funzioni in materia di assistenza zooiatrica, demandate alla competenza regionale dall'art. 1, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4; d) le funzioni in materia di igiene degli alimenti e delle bevande, demandate alla competenza regionale dal decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, per quanto riguarda i prodotti di origine animale e in collaborazione con il Servizio di igiene pubblica. 2. Le Unita' Sanitarie Locali trasmettono alla Giunta regionale: una relazione annuale sull'andamento delle funzioni delegate; copia degli atti definitivi emanati nell'esercizio delle funzioni delegate; ogni informazione richiesta per l'esercizio delle funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo. 3. In caso di perdurante ingiustificato ritardo ovvero di omissione della emanazione di singoli atti inerenti all'esercizio delle funzioni delegate, la Giunta regionale, previa diffida, provvede in sostituzione.