Art. 6.
                     Indennita' di espropriazione
 
   1.  Per  le  acquisizioni da operare, il prezzo di esproprio viene
determinato applicando i seguenti valori unitari per ettaro:
     a)   bosco   d'alto   fusto  a  densita'  normale  superiore  al
settantacinque per cento, lire 2.800.000;
     b)  bosco  d'alto fusto a densita' tra il cinquanta per cento ed
il settantacinque per cento, lire 2.400.000;
     c)  bosco  d'alto  fusto  a  densita' inferiore al cinquanta per
cento, lire 2.000.000;
     d)  bosco  ceduo  a densita' normale superiore al settantacinque
per cento, lire 2.400.000;
     e)  bosco  ceduo  a  densita'  tra  il cinquanta per cento ed il
settantacinque per cento, lire 2.000.000;
     f) bosco ceduo a densita' inferiore al cinquanta per cento, lire
1.600.000;
     g) pascolo, lire 1.600.000;
     h) seminativo semplice ed arborato, lire 3.000.000;
     i) arboreti agrari specializzati, lire 4.000.000;
     l) incolto produttivo, lire 800.000;
     m) incolto sterile, lire 600.000.
   2.  I  valori  unitari  sono  aumentati  del venti per cento per i
soprassuoli forestali maturi, pronti per il taglio.
   3.  Nel  caso di dichiarazione di disponibilita', i valori unitari
sono aumentati di un ulteriore  cinquanta  per  cento  a  favore  dei
proprietari,  del  settanta  per  cento  se  coltivatori  diretti,  a
condizione  che  i  terreni  espropriandi  siano  liberi  da  vincoli
derivanti da patti agrari, anche di fatto, e l'immissione in possesso
in favore dell'Amministrazione venga  effettuata  contestualmente  al
momento  della  notifica  del  decreto  approvativo  della perizia di
acquisizione.
   4.  Sulle  indennita'  sono corrisposti interessi nella misura del
saggio  legale   per   il   periodo   intercorrente   tra   la   data
dell'immissione in possesso e quella della effettiva liquidazione.
   5.  Gli  stessi  criteri  di  valutazione  si  applicano  anche ai
rimboschimenti tenuti dall'Amministrazione forestale  in  occupazione
temporanea   ed   ai   rimboschimenti  volontari  realizzati  con  il
contributo dello Stato e della Regione.
   6. E' autorizzata l'acquisizione dei rimboschimenti effettuati con
finanziamenti pubblici per la forestazione produttiva. In tal caso la
valutazione  va  effettuata  non  tenendo  conto  del  soprassuolo  e
considerando i terreni come pascoli.