Art. 6. Dipendenza dei servizi di polizia locale e municipale 1. La polizia municipale e' posta alle dipendenze amministrative e funzionali del sindaco o dell'assessore delegato, che vi sopraintendono impartendo direttive, vigilando sullo svolgimento dei servizi e l'assolvimento dei compiti istituzionali, adottando i formali provvedimenti del caso e determinando le forme ed i limiti di intervento relativamente ai compiti di cui all'art. 5, comma 1, lettera e) e b), nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 5, comma 4, della legge 7 marzo 1986, n. 65, nonche' delle specifiche disposizioni regolamentari adottate dal comune. 2. I vigili sanitari inquadrati nei ruoli nominativi regionali del personale sanitario delle U.L.S.S., ai sensi dell'art. 47, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dipendono dalle unita' locali per i servizi sanitari e socio assistenziali sotto il profilo funzionale, disciplinare e retributivo, senza appartenere al corpo o al servizio di polizia municipale dei comuni singoli o associati. Agli stessi si applicano, in quanto compatibili con il loro stato giuridico, le disposizioni della legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale, nonche' per la parte eventualmente comune, le disposizioni regolamentari stabilite dai comuni singoli o associati nel cui ambito territoriale sono svolte le funzioni di polizia sanitaria e di vigilanza esercitate a norma della vigente legislazione in materia. 3. Nel caso di gestione singola dei servizi di polizia municipale, le direttive per l'addestramento, l'impiego tecnico-operativo del personale nonche' per il miglior utilizzo delle risorse e dei mezzi operativi sono impartite dal Comandante del corpo ovvero dal responsabile del servizio, che ne risponde in via gerarchica alla preposta autorita', nell'ambito delle disposizioni ricevute e nell'esercizio della discrezionalita' tecnica di propria spettanza, nonche' in relazione al puntuale espletamento delle funzioni istituzionali demandate dalla legge e dai regolamenti al corpo o al servizio stesso. 4. Nel caso di gestione associata dei servizi di polizia municipale, la dipendenza funzionale degli addetti al corpo o al servizio e' comunque disciplinata in sede regolamentare dai comuni interessati, nel rispetto dei principi della legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale. 5. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano anche al personale degli enti locali diversi dai comuni, intendendosi sostituito dal sindaco o assessore da lui delegato, il legale rappresentante dell'ente o altro organo corrispondente.