Art. 6. Esonero dall'esame 1. E' considerato valido ai fini dell'accertamento dei requisiti tecnico-professionali il superamento di apposito esame conseguente alla frequenza di corsi di formazione professionale della durata di almeno 1000 ore, organizzati dalla regione o da enti convenzionati. A tali corsi sono ammessi i soggetti in possesso del titolo di studio di cui all'art. 7, comma 1, lettera e) e che abbiano dimostrato la conoscenza delle lingue straniere previste dall'art. 7, comma 1, lettera g). 2. Per i cittadini di uno Stato membro della Comunita' europea che hanno svolto attivita' all'estero, la prova del possesso di conoscenze ed attitudini generali, commerciali e professionali, richieste per l'accesso all'attivita' di cui alla presente legge o per l'esercizio della stessa, e' fornita dalla certificazione dell'effettivo esercizio, in un altro Stato membro, dell'attivita' di cui all'art. 2, comma 1 in anologia a quanto disposto dall'art. 4, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392. 3. La certificazione di cui al comma 2 deve essere rilasciata dall'autorita' o dall'organismo competente dello Stato membro di origine o provenienza e deve, comunque, comprovare che l'attivita' e' stata prestata: a) per almeno sei anni consecutivi quale titolare indipendente con funzioni dirigenziali o dirigente con mansioni organizzative e responsabili di almeno un reparto dell'impresa; b) per almeno tre o quattro anni consecutivi quale titolare indipendente con funzioni dirigenziali o dirigente con mansioni organizzative e responsabile di almeno un reparto dell'impresa, qualora il richiedente dimostri di aver ricevuto, per l'attivita' in oggetto, una precedente formazione professionale rispettivamente di almeno tre o due anni, comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente; c) per almeno tre anni consecutivi quale titolare indipendente con funzioni dirigenziali o dirigente con mansioni organizzative e responsabile di almeno un reparto dell'impresa, qualora il richiedente dimostri di aver svolto, a titolo dipendente, l'attivita' in oggetto presso un'azienda operante nel settore congressuale per almeno cinque anni; d) per almeno cinque o sei anni consecutivi a titolo dipendente o salariato presso un'impresa congressuale, qualora il richiedente dimostri di aver ricevuto, per l'attivita' in oggetto, una precedente formazione professionale rispettivamente di almeno tre o due anni comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente; 4. Nei casi previsti alle lettere a) e c) del comma 3 l'attivita' non puo' essere interrotta da oltre dieci anni alla data del deposito della domanda. 5. I certificati attestanti la natura e la durata delle attivita' previste dal comma 3, svolte in forma indipendente e dipendente in Italia, sono rilasciati rispettivamente dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dall'Ufficio provinciale del lavoro nella cui circoscrizione gli interessati hanno effettuato l'ultima prestazione di lavoro.