Art. 6.
             Norme che disciplinano gli impianti privati
                  in cui si detengono cani e gatti
 
   1. Sono  soggetti  alle  norme  di  cui  al  presente  articolo  i
concentramenti di cani in numero superiore a cinque soggetti adulti e
di gatti in numero superiore a 10 capi adulti.
   2.  Gli  impianti  gestiti  da  privati  o  da  Enti,  a  scopo di
allevamento,  ricovero,  pensione,  commercio  o  addestramento  sono
soggetti ad autorizzazione sanitaria ai sensi del vigente Regolamento
di  polizia  veterinaria,  rilasciata dal Sindaco, previa istruttoria
favorevole  dei  Servizi  veterinario  e  di  igiene  pubblica  della
U.S.S.L.
   3.  Gli  impianti in cui si detengono cani devono essere costruiti
secondo i seguenti criteri:
    - superficie minima per cane: 4 mq.,  fatte  salve  esigenze  di-
verse;
    -  numero  massimo di cani per box: 4 capi adulti o 1 femmina con
relativa cucciolata;
    - pavimento, pareti, infissi, attrezzature facilmente lavabili  e
disinfettabili;
    - approvvigionamento idrico sufficiente;
    -  canali  di scolo e scarichi adeguati per garantire il deflusso
delle acque di lavaggio;
    - reparto di isolamento, per una capienza pari al 10%  di  quella
complessiva;
    - locale per gli interventi veterinari;
    - locale per il deposito e la preparazione degli alimenti;
    -  magazzino  per il deposito dei detergenti, dei disinfettanti e
delle attrezzature per il loro impiego.
   4.  Il  responsabile  dell'impianto  deve  tenere  aggiornato   un
registro   di   carico   e   scarico,   da  cui  risultino:  la  data
d'introduzione o di nascita dei cani  presenti,  le  generalita'  del
proprietario  per  gli  animali  in pensione, il numero di tatuaggio,
eventuali  interventi  veterinari,  la  data  e  le  generalita'  del
destinatario in caso di  cessione,  o  la  data  di  restituzione  al
proprietario per i soggetti in pensione.
   5.  I  concentramenti  di cui al presente articolo sono soggetti a
vigilanza   veterinaria,   esercitata   mediante   sopralluoghi   con
periodicita' almeno trimestrale.
   6.  Alle norme di cui al presente articolo sono soggetti anche gli
impianti gia' esistenti, che devono adeguarsi  entro  il  termine  di
diciotto  mesi  dall'entrata  in  vigore  del  presente  Regolamento,
nonche' le strutture per il ricovero di gatti  ed  altri  animali  da
affezione, compatibilmente alle particolari esigenze di specie.