Art. 6. Riorganizzazione delle strutture di assistenza perinatale 1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 10, comma 3, la riorganizzazione delle strutture per l'assistenza perinatale sara' effettuata dalla Giunta regionale, nell'ambito dei provvedimenti di cui agli articoli 4 e 8 in conformita' ad uno specifico piano che sara' approvato con apposita deliberazione del Consiglio regionale.