Art. 6.
                Mezzi di protezione e ricostituzione
 
   1.  Ai  fini della presente legge la regione o, su delega affidata
con decreto della giunta regionale, gli enti locali,  attenendosi  al
massimo  rispetto  possibile  per  la biocenosi forestale, curando la
realizzazione delle seguenti opere ed interventi:
     a) viali o fasce tagliafuoco  le  cui  caratteristiche  tecniche
devono  essere  conformi a quanto indicato nel piano regionale per la
difesa del patrimonio boschivo dagli incendi;
     b) strade forestali di servizio e piste di  attraversamento  dei
beni silvopastorali;
     c)  torri  e  posti  di  avvistamento,  compresi gli impianti di
monitoraggio e telerilevamento A.I.B.;
     d) impianti di segnalazione, comunicazione e ricetrasmissione;
     e)  eventuali  canalizzazioni  e  condutture  fisse  o   mobili,
relativi  serbatoi  idrici,  punti  d'acqua,  uso  di  estinguenti  e
ritardanti non nocivi alla flora ed alla fauna;
     f)  interventi  colturali  nei  boschi  e  nei  pascoli  atti  a
diminuire  il  carico di incendio, attuati secondo le indicazioni del
piano regionale per la difesa del patrimonio boschivo dagli incendi o
dei programmi annuali di intervento;
     g)  interventi  selvicolturali  e  di  sistemazione  del   suolo
connessi  alla  ricostituzione dei boschi danneggiati o distrutti dal
passaggio del fuoco secondo le indicazioni del piano regionale per la
difesa del patrimonio boschivo dagli incendi o dei programmi  annuali
di intervento.
   2. La regione provvede:
     a)  all'acquisizione dei mezzi di trasporto e delle attrezzature
meccaniche connesse alle attivita' di prevenzione ed estinzione degli
incendi boschivi affidandone, in  base  a  criteri  di  funzionalita'
operativa,  manutenzione,  uso  e  custodia  al Corpo forestale dello
Stato, agli enti locali e alle associazioni  di  volontariato  A.I.B.
convenzionate;
     b)  a  fornire  al personale adibito alle operazioni di cui alla
presente legge l'assistenza logistica, il necessario  equipaggiamento
personale e di gruppo ed i medicamenti di pronto soccorso.
   3.  Le  opere  e gli interventi di cui alle lettere da a) a g) del
comma  1,  identificate  e  localizzate,  su  proposta  del   settore
economica  montana e foreste, con decreto del presidente della giunta
regionale,  sono  contestualmente  dichiarate  di  pubblica  utilita'
urgenti ed indifferibili.
   4.  Per  l'occupazione  temporanea dei terreni a pascolo o boscati
nei quali vengono realizzati, direttamente dalla regione  Piemonte  o
da enti pubblici dalla stessa autorizzati, gli interventi di cui alle
lettere  f)  e  g)  del comma 1 non viene corrisposta al proprietario
alcuna indennita'. Dell'intervento viene  data  opportuna  preventiva
informazione  ai proprietari, fatte salve le necessita' di interventi
in condizioni di indifferibilita' ed urgenza.