Art. 6.
                       Funzioni amministrative
 
   1. I Comuni provvedono all'esercizio delle funzioni amministrative
relativamente ai servizi pubblici non di linea.
   2.  Il  Sindaco  rilascia  le  licenze  e/o   autorizzazioni   per
l'esercizio  del  servizio  pubblico  non  di  linea nel rispetto dei
regolamenti di cui all'art. 5 e delle procedure previste dalla  legge
21/1992.  Copia  dei  provvedimenti di rilascio, sospensione o revoca
della  licenza  e/o  autorizzazione   deve   essere   tempestivamente
trasmessa   all'Assessorato  regionale  dell'ambiente,  territorio  e
trasporti.