Art. 6. Funzioni amministrative 1. I Comuni provvedono all'esercizio delle funzioni amministrative relativamente ai servizi pubblici non di linea. 2. Il Sindaco rilascia le licenze e/o autorizzazioni per l'esercizio del servizio pubblico non di linea nel rispetto dei regolamenti di cui all'art. 5 e delle procedure previste dalla legge 21/1992. Copia dei provvedimenti di rilascio, sospensione o revoca della licenza e/o autorizzazione deve essere tempestivamente trasmessa all'Assessorato regionale dell'ambiente, territorio e trasporti.