Art. 6. Ruolo dei conducenti di veicoli e natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea 1. E' istituito, ai sensi dell'art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Puglia, il ruolo di conducenti di veicoli o di natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea. 2. Sono iscritti di diritto nel ruolo di cui al precedente comma li soggetti che, alla data di pubblicazione della presente legge, risultino titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. 3. Nel predetto ruolo sono iscritti, altresi', coloro che, in possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dal comma 8 dell'art. 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), abbiano superato l'esame da parte dell'apposita Commissione provinciale di cui al successivo art. 7, nonche', in prima applicazione della presente legge, coloro che abbiano esercitato l'attivita' sulla base di regolare licenza o autorizzazione per almeno dieci anni alla data di entrata in vigore della presente legge.