Art. 6.
              Sostituzione del comma 1 dell'articolo 3
 
  1.  Il  comma  1  dell'articolo 3 della legge regionale 25 febbraio
1988, n. 8 (sanzioni amministrative  a  carico  dei  viaggiatori  per
mancanza o per irregolarita' di titolo di viaggio e relative norme di
applicazione), come modificata dalla legge regionale 6 marzo 1990, n.
10 e dalla legge regionale 23 dicembre 1991, n. 44, e' sostituito dal
seguente:
   "1. Il pagamento della somma dovuta per la violazione nella misura
minima,  come determinata ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lettere a)
e b) per i trasporti urbani e dell'articolo 1 comma 3 lettere a) e b)
per i  trasporti  interurbani,  puo'  essere  effettuato  nelle  mani
dell'agente  all'atto  della contestazione o entro i primi tre giorni
successivi non festivi  dalla  data  della  stessa.  Qualora  si  sia
proceduto  alla  notificazione  del  processo verbale di accertamento
della violazione,  il  pagamento  nella  misura  minima  puo'  essere
effettuato  entro  tre  giorni  successivi  non festivi dalla data di
notifica del processo verbale".