Art. 6. Sostituzione del comma 1 dell'articolo 3 1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 25 febbraio 1988, n. 8 (sanzioni amministrative a carico dei viaggiatori per mancanza o per irregolarita' di titolo di viaggio e relative norme di applicazione), come modificata dalla legge regionale 6 marzo 1990, n. 10 e dalla legge regionale 23 dicembre 1991, n. 44, e' sostituito dal seguente: "1. Il pagamento della somma dovuta per la violazione nella misura minima, come determinata ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lettere a) e b) per i trasporti urbani e dell'articolo 1 comma 3 lettere a) e b) per i trasporti interurbani, puo' essere effettuato nelle mani dell'agente all'atto della contestazione o entro i primi tre giorni successivi non festivi dalla data della stessa. Qualora si sia proceduto alla notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, il pagamento nella misura minima puo' essere effettuato entro tre giorni successivi non festivi dalla data di notifica del processo verbale".