Art. 6.
                  Norme concernenti il conferimento
       di incarico di esperto. Divieto di cumulo di incarichi
 
  1.  All'articolo  14  della  legge  regionale 26 agosto 1992, n. 7,
cosi' come modificato con  l'articolo  41  della  legge  regionale  1
settembre 1993, n. 26, e' aggiunto il seguente comma:
   "6.   Nessuno   puo'   avere   conferiti  piu'  di  due  incarichi
contemporaneamente".
  2. All'articolo 35 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9,  cosi'
come  sostituito  dall'articolo  25 della legge regionale 1 settembre
1993, n. 26, e' aggiunto il seguente comma:
   "8. Si applicano agli esperti  del  presidente  della  provinciale
limitazioni  previste  per  gli  esperti  dei  sindaci  dal  comma  6
dell'articolo 14 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7".
  3. Il Presidente ed i componenti delle sezioni  del  CO.RE.CO.  non
possano  assumere  incarichi  professionali  a qualunque titolo dagli
enti sottoposti al controllo degli stessi organi.