Art. 6.
             Trasferimento alla Regione dei fondi IRCAC
 
  Le disponibilita' non impegnate sui fondi  di  rotazione  istituiti
presso  l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC)
sono versate  in  entrata  nel  bilancio  regionale  senza  oneri  di
commissione  nei limiti degli importi di seguito indicati per ciascun
fondo:
   fondo di rotazione generale ex art. 3 legge regionale n.  12/63  -
lire 300.000 milioni;
   fondo  a  gestione separata credito occupazione giovanile ex legge
regionale n. 29/88 - lire 1.700 milioni.