Art. 6.
                 Immobili destinati all'agriturismo
 
  1. Possono essere utilizzati per attivita' agrituristiche i  locali
siti  nell'aggregato  abitativo,  definito  ai  sensi dell'articolo 2
della legge regionale 5 marzo 1985, n.  24,  nonche'  gli  edifici  o
parti  di  essi  esistenti  nel  fondo  e  non  piu' necessari per la
conduzione dello stesso.
  2. Possono altresi' essere utilizzati per attivita'  agrituristiche
gli edifici destinati a propria abitazione dall'imprenditore agricolo
purche'  svolga la propria attivita' in un fondo privo di fabbricati,
sito nel medesimo comune o in comune limitrofo.
  3.   L'utilizzazione   agrituristica   non   comporta   cambio   di
destinazione  d'uso  degli  edifici  e dei fondi rustici censiti come
rurali.
  4.  La   sistemazione   degli   immobili   da   destinare   all'uso
agrituristico puo' avvenire attraverso interventi di ristrutturazione
edilizia o di restauro.
  5.   La   ristrutturazione   deve   avvenire   nel  rispetto  delle
caratteristiche   rurali   dell'edificio,   conservandone   l'aspetto
complessivo  e  i  singoli  elementi  architettonici,  con  l'uso  di
materiale tipico della zona e nel rispetto della  legge  regionale  5
marzo  1985,  n.  24;  per  il restauro e il risanamento conservativo
degli  edifici   aventi   caratteristiche   di   particolare   pregio
architettonico,  storico  o ambientale, l'utilizzo dei locali ai fini
agrituristici e' consentito anche in  deroga  ai  limiti  di  altezza
previsti dagli strumenti urbanistici.
  6.  Gli  ampliamenti previsti dal terzo comma dell'articolo 4 della
legge regionale 5 marzo 1985, n. 24, sono eseguiti  nel  rispetto  di
quanto  prescritto  dall'articolo 11 della medesima legge. Nelle more
dell'applicazione del predetto articolo 11, il Comune  individua  con
apposita deliberazione consiliare i fabbricati ed i complessi rustici
per  i  quali,  nel  rispetto delle norme di cui alla presente legge,
sono consentiti gli ampIiamenti.
  7. L'attivita'  agrituristica  puo'  essere  svolta  dalle  aziende
agricole  indipendentemente  dalla  localizzazione  determinata dagli
strumenti urbanistici vigenti.
  8.  Le  concessioni  edilizie  relative  agli  interventi di cui al
presente articolo sono rilasciate a titolo gratuito agli imprenditori
agricoli a titolo principale, purche' gli interessati  si  obblighino
con il comune a non cedere la proprieta' dell'immobile per un periodo
di almeno dieci anni dal rilascio della concessione medesima.
  9. Gli obblighi di cui al comma 8 sono assunti mediante convenzione
o  atto  unilaterale  d'obbligo,  da trascriversi, ai sensi e per gli
effetti degli articoli 2643 e seguenti del codice civile, a cura  del
comune ed a spese del concessionario.
  10.  Ai  fini  del  superamento  e dell'eliminazione delle barriere
architettoniche  nelle  strutture  agrituristiche,  si  applicano  le
prescrizioni   per   le   strutture   recettive  di  cui  al  decreto
ministeriale 14 giugno 1989, n. 236. Relativamente  all'attivita'  di
ospitalita'  in  alloggi,  tali  disposizioni si applicano qualora la
ricettivita' complessiva aziendale superi le sei stanze.