Art. 6. Immobili destinati all'agriturismo 1. Possono essere utilizzati per attivita' agrituristiche i locali siti nell'aggregato abitativo, definito ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24, nonche' gli edifici o parti di essi esistenti nel fondo e non piu' necessari per la conduzione dello stesso. 2. Possono altresi' essere utilizzati per attivita' agrituristiche gli edifici destinati a propria abitazione dall'imprenditore agricolo purche' svolga la propria attivita' in un fondo privo di fabbricati, sito nel medesimo comune o in comune limitrofo. 3. L'utilizzazione agrituristica non comporta cambio di destinazione d'uso degli edifici e dei fondi rustici censiti come rurali. 4. La sistemazione degli immobili da destinare all'uso agrituristico puo' avvenire attraverso interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro. 5. La ristrutturazione deve avvenire nel rispetto delle caratteristiche rurali dell'edificio, conservandone l'aspetto complessivo e i singoli elementi architettonici, con l'uso di materiale tipico della zona e nel rispetto della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24; per il restauro e il risanamento conservativo degli edifici aventi caratteristiche di particolare pregio architettonico, storico o ambientale, l'utilizzo dei locali ai fini agrituristici e' consentito anche in deroga ai limiti di altezza previsti dagli strumenti urbanistici. 6. Gli ampliamenti previsti dal terzo comma dell'articolo 4 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24, sono eseguiti nel rispetto di quanto prescritto dall'articolo 11 della medesima legge. Nelle more dell'applicazione del predetto articolo 11, il Comune individua con apposita deliberazione consiliare i fabbricati ed i complessi rustici per i quali, nel rispetto delle norme di cui alla presente legge, sono consentiti gli ampIiamenti. 7. L'attivita' agrituristica puo' essere svolta dalle aziende agricole indipendentemente dalla localizzazione determinata dagli strumenti urbanistici vigenti. 8. Le concessioni edilizie relative agli interventi di cui al presente articolo sono rilasciate a titolo gratuito agli imprenditori agricoli a titolo principale, purche' gli interessati si obblighino con il comune a non cedere la proprieta' dell'immobile per un periodo di almeno dieci anni dal rilascio della concessione medesima. 9. Gli obblighi di cui al comma 8 sono assunti mediante convenzione o atto unilaterale d'obbligo, da trascriversi, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2643 e seguenti del codice civile, a cura del comune ed a spese del concessionario. 10. Ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche nelle strutture agrituristiche, si applicano le prescrizioni per le strutture recettive di cui al decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236. Relativamente all'attivita' di ospitalita' in alloggi, tali disposizioni si applicano qualora la ricettivita' complessiva aziendale superi le sei stanze.