Art. 6. Allevamento in cattivita' 1. Il titolare della concessione, nell'ambito dell'azienda, puo' produrre in cattivita' le specie di selvaggina previste dal disciplinare di cui all'articolo 18, nei quantitativi necessari al compimento dei ripopolamenti programmati. 2. L'allevamento in cattivita' di specie selvatiche, nell'ambito delle aziende, avviene comunque nel rispetto della normativa vigente.