Art. 6.
                      Allevamento in cattivita'
 
  1. Il titolare della concessione,  nell'ambito  dell'azienda,  puo'
produrre   in   cattivita'  le  specie  di  selvaggina  previste  dal
disciplinare di cui all'articolo 18, nei  quantitativi  necessari  al
compimento dei ripopolamenti programmati.
  2.  L'allevamento  in  cattivita' di specie selvatiche, nell'ambito
delle aziende, avviene comunque nel rispetto della normativa vigente.