Art. 6.
                 Durata e modalita' di approvazione
 
  1.  Per  il  conseguimento  degli  obiettivi  di cui all'art. 1, la
Regione informa la propria attivita' al metodo della  programmazione,
in  armonia con i contenuti e gli indirizzi del piano socio-sanitario
regionale, di seguito denominato piano, secondo le  disposizioni  del
presente capo.
  2.  Il  piano  ha  durata  triennale  ed  e'  approvato  con  legge
regionale.