Art. 6. Durata e modalita' di approvazione 1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, la Regione informa la propria attivita' al metodo della programmazione, in armonia con i contenuti e gli indirizzi del piano socio-sanitario regionale, di seguito denominato piano, secondo le disposizioni del presente capo. 2. Il piano ha durata triennale ed e' approvato con legge regionale.