Art. 6. Programmi di attivita' e di organizzazione dei consorzi 1. I consorzi svolgono le proprie funzioni istituzionali sulla base di programmi triennali di attivita' e di organizzazione, che si conformano agli indirizzi definiti dalla Regione nei propri piani generali e settoriali di sviluppo economico e che sono elaborati sulla base di criteri che tengano conto della sussistenza di processi di ristrutturazione e di conversione industriale gia' in stato di avanzamento e della presenza di gravi fenomeni di degrado ambientale, economico e sociale. 2. I programmi di attivita' e di organizzazione di cui al comma 1 devono indicare: a) le azioni di promozione delle attivita' produttive e gli specifici interventi per realizzarle; b) le risorse finanziarie necessarie e le diverse fonti di provvista; c) le misure organizzative adeguate a sostenere le azioni prescelte, riguardanti la razionalizzazione delle strutture consortili, al fine di ridurne i costi e migliorarne l'efficienza; d) l'eventuale costituzione di societa' o consorzi o la partecipazione ad essi per la gestione di servizi consortili o per le attivita' di assistenza alle imprese. 3. Il programma di attivita' e di organizzazione, predisposto dal Consiglio di amministrazione, e' adottato dall'assemblea generale del consorzio ed e' trasmesso entro dieci giorni dall'adozione alla Regione. 4. La Regione, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dei programmi di attivita' e di organizzazione, al fine di esaminare contestualmente i vari interessi coinvolti, indice, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 22 ottobre 1993, n .57, una conferenza di servizi alla quale sono invitati a partecipare, oltre agli enti pubblici o privati consorziati, anche altri soggetti direttamente o indirettamente interessati dagli interventi previsti nei programmi medesimi. 5. La Giunta regionale, tenuto conto delle osservazioni raccolte nella conferenza di servizi ed acquisito il parere del nucleo di valutazione di cui al comma 6, approva, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di svolgimento della conferenza medesima, i programmi di attivita' ed organizzazione. Decorso inutilmente tale termine, il programma si intende accolto. 6. Il nucleo di valutazione, di cui al comma 5, costituito presso l'Assessorato allo sviluppo economico ed attivita' produttive, e composto dai dirigenti dei settori industria, tutela ambientale ed assetto del territorio, sistemi infrastrutturali, espropri, e da due esperti designati dall'Assessore allo sviluppo economico, di cui uno esperto in materie amministrativo-contabili e l'altro in materie inerenti all'economia ed alla politica industriale, esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla richiesta effettuata dalla Giunta regionale.