Art. 6. Integrazione scolastica 1. La Regione favorisce lo sviluppo dei servizi finalizzati a garantire il diritto allo studio dei portatori di handicap per il loro inserimento nelle strutture scolastiche di ogni ordine e grado cosi' come previsti dalla legge regionale 9 giugno 1987, n. 16 (Norme organiche per l'integrazione scolastica degli handicappati) ed emana direttive alle USL e ai comuni allo scopo di rendere efficienti i servizi e di garantire in egual modo il diritto degli utenti nel territorio regionale. 2. Le USL, tenendo conto delle direttive regionali, provvedono in particolare: a) attraverso i competenti servizi, alla diagnosi funzionale di cui all'art. 4; b) a garantire le condizioni necessarie all'integrazione dei portatori di handicap in situazione di gravita' nei plessi scolastici; c) a valorizzare l'esperienza dell'integrazione scolastica di cui alla lettera b) e favorire ogni altra forma di sperimentazione scolastica; d) a ogni altro intervento di carattere sanitario per la prevenzione, la cura e la riabilitazione degli alunni handicappati. 3. I comuni provvedono alle attivita' di assistenza scolastica, ai sensi della legge regionale 12 maggio 1980, n. 42 "Norme organiche per l'attuazione del diritto allo studio". In particolare gli stessi provvedono: a) agli adempimenti finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche che ostacolano la partecipazione alla vita scolastica dei portatori di handicap; b) ai servizi di accompagnamento e trasporto; c) alla dotazione di attrezzature tecniche e sussidi didattici di carattere collettivo, per l'integrazione scolastica e per le attivita' collegate, comprese le attivita' sportive, nonche', in caso di impossibilita' di assicurare il servizio di accompagnamento e trasporto, all'eventuale attribuzione di assegni di studio o contributi per limitare l'aggravio economico delle famiglie; d) all'eventuale adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento degli asili nido alle esigenze dei bambini con handicap, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; e) a garantire l'integrazione dei bambini handicappati nelle scuole materne comunali anche con l'ausilio di educatori specializzati per il sostegno e la sperimentazione di nuove metodologie di socializzazione e di apprendimento.