Art. 6. Assegnazione ed erogazione dei contributi 1. Entro il 30 settembre di ogni anno la Giunta regionale approva il Piano di riparto dei contributi tra i soggetti di cui all'articolo 1, tenendo presente l'articolazione dei corsi, le attivita' proposte nelle aree decentrate e i contenuti della proposta con particolare riferimento all'articolo 2, comma 2, lettera e). 2. Il contributo non puo' essere superiore al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile ed e' vincolato alla realizzazione delle iniziative indicate nella relativa domanda. 3. Il contributo viene erogato ai soggetti beneficiari, nella misura massima del 70 per cento, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della avvenuta assegnazione. 4. La quota restante e' liquidata dopo la presentazione della rendicontazione finale della attivita' svolta e della spesa sostenuta. 5. In caso di mancata o parziale attuazione delle iniziative programmate e ammesse al contributo, la Giunta regionale provvede alla revoca e al recupero totale o parziale del contributo stesso.