Art. 6. G a t t i l e 1. La normativa attuale non contempla la lotta al randagismo del gatto, ma solo il ricovero: a) per osservazione nell'ambito della profilassi della rabbia; b) per diagnosi ed eventuale cura di randagi malati o feriti allo scopo di escludere malattie trasmissibili; c) per campagne di sterilizzazione di colonie di gatti liberamente viventi sul territorio. 2. Il ricovero dei felini e' riservato agli animali in osservazione e a quelli in degenza postoperatoria, in caso di sterilizzazioni. 3. E' da prevedere un movimento di circa 500 gatti all'anno e per una permanenza media di circa 4/5 giorni e successiva riammissione nel loro gruppo di origine. 4. Sono necessari spazi adeguati in cui collocare gabbie di stabulazione, con criteri modulari e non, con strutture fisse. 5. Le gabbie, costruite con materiali adatti dal punto di vista igienico, lavabili e disinfettabili, hanno generalmente le dimensioni di m 1 per m 0,60, altezza m 0,50 e sono sovrapponibili. 6. E' opportuno stabulare in ambienti o vani diversi i soggetti in osservazione, i soggetti feriti o malati, i capi da sterilizzare o gia' sterilizzati. 7. I locali di stabulazione dovranno avere le usuali caratteristiche di pulizia e disinfezione previste per gli altri reparti di ricovero animali e inoltre e' necessario un ambiente attrezzato per il lavaggio e la disinfezione delle vaschette per le deiezioni e delle gabbie. 8. Il numero prevedibile di gatti da ricoverare contemporaneamente e' di circa: a) gatti in osservazione: 10; b) gatti in ricovero sanitario: 10; c) gatti per sterilizzazioni in ricovero pre operatorio: 20; d) gatti in stabulazione post operatorio: 20. 9. La permanenza prevista dal regolamento di polizia veterinaria per i gatti sottoposti a periodo di osservazione per la profilassi della rabbia prevede il ricovero contemporaneo di 15/20 soggetti.