Art. 6.
                         Immobili demaniali
    1. Al comma 3, dell'art. 63, della legge regionale 6 aprile 1996,
n. 16, sono aggiunte in fine le parole: "o anche a titolo gratuito in
presenza  di  richieste  formulate  da  enti,  associazioni  o  altre
organizzazioni che operano nel campo sociale senza fini di lucro, con
precedenza per quelle che hanno per fine la prevenzione o il recupero
di minori a rischio e disadattati".
    2.  Fermo  restando  quanto previsto dall'art. 63, comma 4, della
legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, il canone di concessione dovuto
dal  personale  del Corpo forestale della Regione siciliana che abbia
qualifica di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza per gli alloggi
situati   in  sedi  di  servizio  dell'amministrazione  forestale  e'
stabilito dal consiglio di amministrazione dell'azienda, ai sensi del
comma  2  dello  stesso  art. 63,  sulla  base  dei prezzi di mercato
ridotti  equitativamente in rapporto all'utilita' che la presenza sul
posto del suddetto personale apporta all'amministrazione forestale.